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CLIENTE
CANTIERE
Rev.00 del 11 Maggio 2020
“BACK UP TRANSFORMER BLDG 5882”
ALLEGATO 5
PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID19
Department of the Army U.S.
Camp Darby - Livorno
Camp Darby – Livorno
Issuing date : 05 Maggio
Review n. : 02
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Piano di Sicurezza e Coordinamento
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PREMESSA
Il 14 Marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi“, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo, specifico per il cantiere in oggetto, fa riferimento assieme allo specifico protocollo del 24 Aprile emanato dal Ministero degli Interni.
Il seguente protocollo fa riferimento alle disposizioni emanante da ISS. Ministero della
Salute, Ministero degli interni.
Si richiamano le disposizioni più significative emanate all’atto della stesura del presente protocollo, rimandando alla presa visione delle procedure e protocolli specifici della committenza, assieme alla situazione fotografata all’atto dell’inizio lavori in merito a normative cogenti. Il CSE nominato provvederà eventualmente ad integrare, modificare il documento secondo quanto stabilito dall’art. 92 del T.U.S e s.m.i.
Il presente protocollo anti-contagio è stato redatto in concomitanza all’emanazione delle seguenti disposizioni in riguardo all’emergenza Covid-19, si citano le più significative a riguardo al quale lo stesso fa esplicito riferimento1 :
• Decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18
• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nei cantieri- 14 marzo 2020 e 19
Marzo.
• DPCM 11 Marzo 2020
• Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n. 6
• Decreto-legge 25 Marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”
• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
• Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid
19 nei Cantieri 24.04.2020
• Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid
19 negli ambienti di lavoro 23.04.2020
• Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 40 del 22 Aprile 2020.
1 L’art.2, comma 6, del D.P.C.M. 26 aprile 2020 stabilisce che devono essere le imprese a dover garantire l’attuazione dei contenuti del Protocollo.
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• DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020
• Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev 21.04.2020 Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2
• Rapporto ISS COVID-19 • n. 7/2020 Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici stradali.
OBIETTIVI
L’obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, rappresentando questo un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell’Autorità sanitaria adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili.
Non essendo noto, all’atto dell’avvio del cantiere, la situazione in cui tale emergenza verterà si indicano in ALLEGATO le specifiche prescrizioni sulla base dei decreti ad oggi emanati.
Si rimanda per tanto, oltre alle disposizioni emanate dal ministero dell’interno, all’eventuale
Piano di risposta all’emergenza epidemiologica per la base militare da richiedere alla committenza, nonché ai protocolli interni alla stessa.
A seguito di inizio cantiere il CSE provvederà, ai sensi di legge, ad un aggiornamento del documento sulla base della situazione fotografata al momento dell’avvio lavori, per indicare ulteriori prescrizioni e indicazioni in merito e protocolli anti contagio da sindrome da virus Sars
Cov. 2, in funzione dell’andamento della situazione globale.
Per tanto sulla base di quanto stabilito dall’autorità sanitaria che:
• Sono vietati in area di cantiere assemblamenti.
• È vietato l’ingresso ai lavoratori sprovvisti di guanti mono uso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie anti-contagio.
• È obbligatorio attenersi alle misure di igiene impartite dall’autorità sanitaria relativamente all’emergenza da contagio virus Sars-Cov19.
• L’accesso al cantiere è vietato a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS Per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
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RIUNIONI DI CANTIERE
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito come da indicazione del Consiglio dei ministri nel protocollo di intesa del 23 Aprile sui luoghi di lavoro, pertanto ove possibile vanno preferite riunioni via Skype o altri mezzi congrui di lavoro agile al fine di evitare raggruppamenti. Ove necessario e non rimandabile per gestione interferenze e cronoprogramma il CSE potrà indire riunioni di cantiere nel cantiere medesimo nel rispetto del distanziamento sociale e dei protocolli di accesso alla base definiti dalla committenza e al cantiere. Restando valide le prescrizioni su distanziamento sociale e dispositivi anti-contagio per l’accesso.
AREE DI LAVORO LAYOUT
Ad oggi non si prevede, essendo il cantiere non ancora avviato, la necessità di una rimodulazione di spazi che sono stati pianificati nel il rispetto del distanziamento sociale, il
CSE provvederà a seguito di avvio e sulla base dello stato di avanzamento dell’emergenza
COVID19 una eventuale rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere stesso.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente là dove non si possono garantire le distanze sociali potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio specifici. La ditta affidataria avrà il compito di specificare nel POS tali dettagli. Laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire, rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, la ditta affidataria dovrà adottare strumenti specifiche procedure da definire nel proprio POS.
L’articolazione delle singole imprese e dei turni di lavoro dovrà essere ridefinita a mezzo di riunioni di coordinamento con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale e le lavorazioni di un’impresa alla volta, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro, e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
Là dove non sia possibile far lavorare una singola ditta per volta, Il CSE dovrà essere interpellato dalla committente o dalla DLL motivandone le cause di tale impossibilità via scritta (mail).
Il CSE a mezzo di riunioni di coordinamento cui parteciperanno soggetti interessati, valuterà la possibilità di far lavorare più ditte contemporaneamente prediligendo lavorazioni in unità ambientali diverse. Si dovrà comunque garantire fra le ditte sempre le regola del distanziamento sociale come per ogni singola impresa e i dispositivi di protezione per ogni singolo lavoratore.
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La ditta affidataria e esecutrice nel protocollo anti-contagio dovrà descrivere anche le modalità di accesso al cantiere qual ora le stesse prevedano trasporto di operai su mezzi pubblici o su macchine di servizio in comune. È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico.
Non è prevista la presenza nelle aree di intervento di soggetti estranei al cantiere.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
I datori di lavoro, delle ditta operanti in cantiere dovranno dare evidenza di aver formato e informato i propri dipendenti relativamente all’emergenza COVID e le misure preventive e protettive da adottare descritte nel protocollo anti-contagio nel proprio POS.
La ditta affidataria degli apprestamenti e cantierizzazione dovrà apporre ove necessario e almeno all’ingresso e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento come impartite dall’autorità sanitaria.
PROCEDURA ACCESSO AL CANTIERE
Prima dell’ accesso al cantiere il personale della ditta affidataria (salvo non sia già effettuato dalle procedure di accesso alla base) dovrà sottoporsi alla misura delle temperatura. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere2.
Se la stessa non è eseguita dalla ditta affidataria della gestione degli apprestamenti di cantiere, gli stessi costi dovranno essere decurtati dai costi della sicurezza riconosciuti.
Si ribadisce che non è consentito accesso al cantiere a operai privi almeno di guanti e mascherine idonee al contenimento dell’epidemia derivante da virus Sars.COV19.
2 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
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Le persone che presentassero sintomi febbrili o temperatura superiore a 37,5 gradi celsius -nel rispetto delle indicazioni fornite sulla privacy - saranno momentaneamente isolate.
saranno date loro mascherine. Non dovranno recarsi per nessun motivo al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria e del medico competente.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELLA DITTA AFFIDATARIA
Il datore di lavoro della ditta affidataria dovrà inserire nel proprio POS il protocollo adottato delle misure anti-contagio inerenti all’emergenza COVID19 nel cantiere oggetto di intervento.
Il POS privo di detto contenuto non sarà ritenuto idoneo.
Con riferimento al DPCM 11 marzo 2020 le imprese dovranno descrivere nel protocollo anti-contagio la riorganizzazione del cantiere anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.
Con l’accettazione del PSC da parte del datore di lavoro della ditta, la stessa dichiara che tutti i propri lavoratori hanno la consapevolezza e accettazione di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere ove sussistano le condizioni di pericolo da contagio o si presentino sintomi influenzali come temperatura corporea sopra i 37,5 gradi, tosse e raffreddore, ove sia nota la provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. dichiarano altresì con l’accettazione del PSC di essere a conoscenza in caso di sintomi di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso gli stessi si dovessero manifestare. Si ricorda che provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
Con l’accettazione del PSC da parte del datore di lavoro la ditta dichiara che tutti i propri lavoratori si impegnano a rispettare le disposizioni delle Autorità in merito all’emergenza
COVID e si impegnano a rispettare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dal CSE nel fare accesso al cantiere e durante tutta la permanenza nello stesso (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione e rispettare la distanza interpersonale di un metro, oltre a tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene così come definite dall’autorità sanitaria).
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Con l’accettazione del PSC del datore di lavoro, la ditta dichiara che tutti i propri lavoratori si impegnano a rispettare l’impegno di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro e il CSE della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti seguendo il protocollo loro impartito.
Si ricorda che è precluso l’accesso al cantiere a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS Per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
Si dovrà chiarire nel POS le modalità di rinnovo degli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione eventualmente anche con tute usa e getta;
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
Per l’accesso di fornitori esterni vale quanto stabilito per accesso alla base e per accesso al cantiere per ogni singolo lavoratore. La viabilità è riportata in layout.
Il preposto o un suo delegato della ditta a cui il fornitore esterno si riferisce dovrà accogliere il fornitore che ove possibile rimarrà sul mezzo.
Le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere dovranno essere ridotte al minimo evitate là dove possibile. Il fornitore non scenderà dal mezzo se non in caso di necessità. Non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo.
Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla distanza minima di un metro.
La necessità di scambiarsi documentazioni quali bolle o quarte copie potrà avvenire nel rispetto delle distanze sociali procedendo al lavaggio delle mani subito dopo.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno la committenza a mezzo di riunione di cantiere con il CSE assieme alla committenza deciderà eventuale servizio igienico dedicato.
Là dove la base non possieda protocolli propri e servizi dedicati per i fornitori dovrà essere fornito un servizio igienico separato del quale dovrà essere garantita pulizia almeno giornaliera.
È fatto divieto ai fornitori l’utilizzo di quello del personale operante nel cantiere .
USO PROMISCUO DI ATTREZZATURE E MEZZI DI CANTIERE
La dove possibile è vietato uso promiscuo di mezzi e attrezzature. Ove fosse necessario il datore di lavoro della ditta affidataria dovrà specificare modalità nel proprio POS nel protocollo anti-contagio che dovrà essere ad esso allegato.
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In ogni caso, occorrerà descrivere nel POS nel protocollo anti-contagio come assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. e mantenere una corretta areazione all’interno del veicolo evitando l’uso di climatizzatori.
APPRESTAMENTI DI CANTIERE
Saranno previste baracche DLL, mensa e wc di cantiere, per pulizia e sanificazione e gestione spazi comuni si veda paragrafo seguente inerente costi della sicurezza integrativi computati per l’emergenza COVID.
Sarà chiesto di ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco da consumarsi mantenendo le specifiche distanze e evitando assemblamenti nella baracca apposita là dove la base non conceda di utilizzare la mensa presente o i protocolli della committenza lo impediscano.
Non è ammesso l’uso di climatizzatori (split) all’interno delle baracche di cantiere.
Ad oggi non si vede la necessità di avere dormitorio in cantiere.
In caso di ditte esterne (provenienti da altre regioni o stati) che fossero in trasferta o pernotti in dormitori, nel POS della ditta affidataria si dovrà specificare i protocolli anti-contagio adottati nei dormitori stessi o una dichiarazione del titolare dell’attività che ne attesti la congruità con la normativa vigente.
PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
La ditta affidataria delle opere di cantierizzazione effettuerà la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle baracche di cantiere e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.
Per sanificazione si rimanda alla definizione contenuta nella circolare n 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute.
Lo stesso dicasi per le auto di servizio di cantiere e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.
Dovrà essere reso disponibile ai lavoratori disinfettante per le mani.
Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
Nel protocollo anti-contagio del POS della ditta si dovranno descrivere le modalità con le quali si darà comunicazione e conferma della avvenuta sanificazione almeno giornaliera dei locali comuni e dei WC chimici (a titolo esemplificativo e non esaustivo può essere sufficiente mail con dichiarazione firmata dal DL o un suo delegato) .
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Nel protocollo anti-contagio del POS la ditta, si dovrà indicare la periodicità della sanificazione e/o pulizia stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); così come le procedure igieniche per i lavoratori della propria azienda (a titolo esemplificativo non esaustivo lavaggio periodico mani con detergente aventi caratteristiche stabilite dal ministero della salute, modalità di raggiungimento luogo di lavoro).
Sarà possibile appaltare la sanificazione dei locali a ditte specializzate che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione. Tale ipotesi dovrà essere indicata nel POS.
È fatto obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche stabilite dal ministero della salute che le stesse siano chiaramente visibili e affisse in cantiere in particolari negli spazi comuni e i assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni.
Dovranno essere presenti in cantiere e nelle baracche idonei mezzi detergenti per le mani anche protette da guanti anti-contagio, aventi le caratteristiche stabilite dal ministero della salute.
L’accesso agli spazi comuni, comprese eventuali baracche per la mensa e spogliatoi e altro è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER CONTAGIO DA SARS-COV 2
La ditta affidataria dovrà indicare nel protocollo anti-contagio inserito nel proprio POS le tipologie di mascherine fornite ai lavoratori specifiche per contenere il contagio secondo le disposizioni impartite dal Protocollo in allegato del ministero degli interni aggiornato alla data 24 aprile.
Ne dovrà essere dato riscontro a mezzo di verbale di consegna sottoscritto dai lavoratori e indicante il numero dei Dispositivi forniti ciascuno come per i DPI.
È fatto divieto di fare ingresso in area di cantiere a personale non provvisto di detti dispositivi e di guanti monouso.
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, si ricorda quanto stabilito dal protocollo anti-
Issuing date : 05 Maggio
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Construction H&S Page : 9 of 14 contagio emanato dal ministero: “Potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• è favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Locai Production.pdf);
• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI”
Ove il numero di occupati risultasse prossimo o superiore a 250 unità totali ( cosa all’atto della redazione del presente piano non prevista) si dovrà provvedere ad attivare il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento.
Ove inferiore tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-19.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute.
Il datore di lavoro avrà l’obbligo di avvisare il CSE.
In caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; sarà necessario porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato nei giorni di incubazione del virus (14 gg). Le lavorazioni in oggetto saranno sospese e si dovrà procedere alla sanificazione di tutte le aree di cantiere prima della ripresa dei lavori.
Il CSE potrà fare richiesta di sospendere il cantiere indicandone le motivazioni al committente e DLL.
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AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
La committenza ha la facoltà in accordo con il CSE e le ditte affidatarie di istituire, là dove lo ritenesse necessario, un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l’intervento degli agenti di Polizia Locale.
Le presenti linee guida verranno integrate o modificate dal CSE a seguito delle indicazioni o determinazioni assunte in materia di tutela sanitaria dal Ministero della salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-
19.
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AGGIORNAMENTO COSTI SICUREZZA PER PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO
I COSTI SICUREZZA derivano dall’analisi eseguita dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Nello specifico per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.”
L’importo definito non può essere oggetto di ribasso e quindi deve essere indicato in modo distinto anche all’interno del Quadro Economico.
La determinazione deve eseguirsi in modo analitico per singola voce quantificata “a corpo” o
“a misura” estrapolata:
a) Prezziari Pubblici di riferimento per l’area territoriale competente
b) Eventuale elenco prezzi su misure di sicurezza del Committente;
c) Dall’analisi della singola voce eseguita dal soggetto responsabile (Stazione appaltante o Coordinatore) nel caso non sia possibile individuarne il costo tramite i documenti richiamati ai punti precedenti indicate con il simbolo Mer. (Mercato)
Il presente aggiornamento si è reso necessario per una revisione degli stessi in accordo con la normativa vigente e il protocollo condiviso emanato dal ministero degli interni in data 19
Marzo aggiornato al 24 Aprile 2020 allegato al DPCM 26.04.2020. i costi sono da ritenersi aggiuntivi per quelle misure necessarie impreviste e imprevedibili all’atto della stesura del precedente computo.
Le voci sono state computate da preziario OOPP della Toscana per la provincia di Livorno aggiornato dal 2020. Data l’evolversi della situazione in merito all’epidemia estesa sul territorio nazionale, gli stessi sono indicati per una totalità mensile, e non per tutta la durata del cantiere.
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Codice regionale: TOS20_RU.M10. 001
Sanificazione mezzi e attrezzature da operaio semplice interno alla ditta il codice fa riferimento al preziario OOPP della regione Toscana 2020 per provincia di Livorno .
Costo orario Operaio Edile Comune.
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Operaio semplice del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle
Ministeriali, approvate con D.D. n 23 del 03 Aprile 2017. I prezzi comprendono:
la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
TOS20_RU.M10.001 Operaio edile 30,47€/ora
Sanificazione giornaliera Operatore (30 min./g)
5*(30,47€):2=ca. 76,17€/sett a operaio
TOTALE per singola impresa un operaio dedicato 304,68 €/mese
Mer. 01 Detergente igienizzante a base alcolica 1,50 €/lt
Consumo stimato 1 litro a settimana da impresa
TOTALE per singola impresa 30 €/mese
Mer. 02 Guanti pulizie 4 € (I.M.)= (n. 1 paio a settimana):
TOTALE per singola impresa 16 €/mese
TOTALE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID 350,68 €/mese
Il prezzo si riferisce a singola impresa
MER .03 Sanificazione wc operai e fornitori esterni in aggiunta a quanto prescritto da protocollo Interno
Costo operatore pulizie 20 €/ora
Sanificazione giornaliera Operatore (30 min./g)
5*(20€):2=ca. 50€/sett
Issuing date : 05 Maggio
Review n. : 02
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TOTALE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE WC EMERGENZA COVID 200 €/mese
Qual ora le operazioni vengano eseguite dalla committenza, tali costi sono da scomputare dal suddetto aggiornamento
MER .04 Maschera di protezione anti contagio
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione anti-contagio Sars-Cov 19 fornita dal datore di lavoro e usata dall’ operatore durante le lavorazioni che dovessero risultare interferenti.
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti lo smaltimento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. si ipotizza la necessità di n 50 mascherine per lavorazioni interferenti.
Costo unitario 0,50 €/cad.
TOTALE MASCHERINE PER EMERGENZA COVID (indicativo) 25 €
TOS20_17.P07.002.013 Cartellonistica di cantiere
Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura Max 4 metri
Prezzo a cad. € 7,08688
N cartelli previsti 6
TOTALE CARTELLONISTICA PER EMERGENZA COVID 43 €
TOS20_17.S08 Misure di coordinamento (d.lgs. 81/08 all. xv punto 4.1.1)
Riunioni di informazione. Riunione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro di cantiere
Prezzo a ora € 50,00000
N 2 ore totali
TOTALE RIUNIONI COORDINAMENTO PER EMERGENZA COVID 100 €
Issuing date : 05 Maggio
Review n. : 02
Construction H&S Page : 14 of 14
MER .05 Guanti monouso anti contagio
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione anti-contagio Sars-Cov 19 forniti dal datore di lavoro e usata dall’ operatore durante le lavorazioni come da disposizioni
Regione toscana.
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo e lo smaltimento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, Si ipotizza la necessità di n 50 mascherine per lavorazioni interferenti. 100 pezzi guanti monouso in nitrile senza polvere di gomma monouso.
Costo unitario 100 pezzi 13 €/cad.
TOTALE GUANTI MONOUSO PER EMERGENZA COVID (indicativo) 26 €
File details come from the government source that posted it. Updated .