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DEPARTMENT OF THE ARMY
U.S. ARMY GARRISON ITALY
DIRECTORATE OF PUBLIC WORKS
APO AE 09613
PROJECT
AA1 00214-6
ASA STREET LIGHTING
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Art. 100 D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
FINAL DESIGN SUBMITTAL
October 2017
0 September 2017 PRIMA EMISSIONE CP
REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma
Pagina 3
INDICE
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI RICORRENTI
1.1. Normativa di riferimento
1.2. Definizioni ricorrenti
2. IDENTIFICAZIONE, DESCRIZIONE DELL’OPERA E DATI GENERALI
2.1. Indirizzo del cantiere
2.2. Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere
2.3. Prescrizioni di sicurezza in relazione alla funzione strategico-militare dell’area
2.4. Descrizione sintetica dell’opera (interventi da realizzare progetto base)
2.5. Natura delle lavorazioni
2.6. Descrizione sintetica dell’opera (interventi da realizzare progetto option#1)
2.7. Prescrizioni relative al fermo cantiere nel periodo di accoppiamento della fauna
3. PRESENZA DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI
3.1. Considerazioni sulla scorta della norma vigente
3.2. Analisi storiografica
3.3. Conclusioni circa la necessità di effettuare la bonifica bellica
4. SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA
4.1. Norme di carattere generale
4.2. Norme relative agli oneri e responsabilità
4.3. Norme relative al personale ed alla organizzazione del cantiere
4.4. Norme di sicurezza
4.5. Norme relativi agli apparati di sicurezza ed al loro impiego
4.6. Norme generali riguardanti gli scavi
4.7. Norme per la gestione degli ordigni bellici
4.8. Norme attinenti le prestazioni di bonifica e misurazioni
4.9. Attestato di bonifica bellica
4.10. Controllo in corso d’opera e verbale di constatazione
4.11. Taglio preliminare della vegetazione
4.12. Bonifica bellica superficiale
4.13. Bonifica bellica di profondità mediante trivellazione
4.14. Entità presunta del cantiere, inizio, durata, n. imprese, ammontare dei lavori
4.15. Documenti da conservare in cantiere
5. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
6. IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
7. ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
8. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE
8.1. Individuazione elementi di rischio e analisi del rischio
8.2. Sito militare: misure di prevenzione e protezione da adottare
8.3. Presenza di alberi
8.4. Condutture aeree e sotterranee di servizi
8.5. Presenza di infrastrutture stradali limitrofe
8.6. Altri cantieri o insediamenti produttivi
8.7. Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela
8.8. Rumore
8.9. Polveri
8.10. Presenza di ordigni bellici inesplosi
8.11. Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere
9. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
9.1. Recinzione, accessi, e segnaletica del cantiere
9.2. Servizi igienici assistenziali
9.3. Modalità di accesso e viabilità principale del cantiere
9.4. Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo34
9.5. Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
9.6. Disposizioni per l’attuazione della consultazione dei RLS
9.7. Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, c. 1, lettera c del Testo Unico . 35
9.8. Dislocazione degli impianti di cantiere
9.9. Dislocazione delle zone di carico e scarico
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9.10. Dislocazione zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti
10. ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI EMERGENZA
10.1. Squadre di Pronto soccorso e antincendio
11. VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI DI
SICUREZZA
11.1. Rischi
11.2. Analisi e valutazione dei rischi delle lavorazioni
11.3. Rischi concreti considerati
12. SCELTE PROGETTUALI, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E MISURE DI
COORDINAMENTO IN FASE DI COSTRUZIONE
12.1. Scelte progettuali
12.2. Prescrizioni generali di salute e sicurezza
12.3. Interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi di bonifica bellica
12.4. Interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi di caduta dall’alto negli scavi
12.5. Rischio di caduta e seppellimento negli scavi
12.6. Interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi di investimento
12.7. Interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi di calore, fiamme ed esplosione
12.8. Interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi di elettrocuzione
12.9. Interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi di punture tagli ed abrasioni
12.10. Interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi di urti, colpi e compressioni
12.11. Interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi di getti, schizzi e proiezioni di schegge47
12.12. Interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi di cesoiamento e stritolamento
12.13. Interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi per uso di sostanze chimiche
12.14. Interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi derivanti dal rumore
12.15. Interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi per movimentazione manuale dei carichi49
12.16. Interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi per polveri e fibre
12.17. Interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi derivanti da vibrazioni
12.18. Interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi derivanti dalla fase di lavoro taglio alberi
12.19. Interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi derivanti dalla fase di lavoro “attraversamento della linea ferroviaria” (opzione#1)
Area di cantiere Realizzazione camera di spinta Posizionamento dello scudo con testa fresante e del primo tratto del tubo camicia Scavo e spinta del tubo camicia Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
13. INTERFERENZE
13.1. Generalità
13.2. Interferenze con le attività interne al Camp Darby
13.3. Interferenza tra le lavorazioni
14. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL PIANO OPERATIVO SICUREZZA 61
15. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
16. MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
17. DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
18. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI
19. QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
CRONOPROGRAMMA
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA – ELENCO PREZZI
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA – COMPUTO BASE
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA – COMPUTO OPTION#1
A parte: tavola con layout del cantiere
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI RICORRENTI
1.1. Normativa di riferimento
Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, (di seguito indicato PSC), è stato redatto dall’Ing. Silvio Levrero della Società A.I.C.E. Consulting S.r.l. Coordinatore per la sicurezza e per la salute in fase di progettazione nel rispetto della seguente normativa:
1) Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive integrazioni e modificazioni Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – per brevità indicato “Testo Unico” - (G.U.
n. 101 del 30 aprile 2008 – supplemento ordinario n. 108 e ss.mm.ii.) - Art. 100 e allegato XV
2) Legge n. 177/2012 “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”
3) D.M. 9.9.2014 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)
4) Decreto ministeriale 11 maggio 2015, n. 82 - Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177
5) Commissione Interpelli presso il Ministero del Lavoro: Interpello n. 14/2015 del 29 dicembre 2015 “Risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici”
6) MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO -
“Disciplinare Tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” – Edizione 2015
7) MINISTERO DELLA DIFESA -Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO – Direttiva n.
001/B.TER/2015
1.2. Definizioni ricorrenti
Con riferimento al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al paragrafo precedente si intendono per:
► coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione (CP)/(CSP): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del Testo Unico;
► coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CE)/(CSE): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del Testo Unico;
► scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
► procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
► apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
► attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
► misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
► prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
► piano operativo di sicurezza (POS) il documento che i datori di lavoro delle imprese esecutrici redigono in riferimento al cantiere interessato;
► costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100 comma 1 e definiti nell’allegato XV del Testo Unico;
► committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
► impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese esecutrici o di lavoratori autonomi;
► datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spese;
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► lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
► lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
► dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
► preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
► responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del Testo Unico designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
► rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;
► uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.
2. IDENTIFICAZIONE, DESCRIZIONE DELL’OPERA E DATI GENERALI
2.1. Indirizzo del cantiere
Pisa (Camp Darby – Area ASA), ITALY, Strada Provinciale n. 22
2.2. Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere L'area di cantiere è collocata all’interno della pineta posta nella Ammunition Storage Area
(ASA) della base militare statunitense di Camp Darby (vedi fig. 1).
Fig. 1 – Area della base militare statunitense dove è ubicata l’area di cantiere
Il cantiere di lavoro è raggiungibile percorrendo la viabilità della base: trattandosi di base militare l’area è completamente recintata e l’accesso ai mezzi è controllato. La viabilità interna è consentita nelle strade pavimentate e provviste di segnaletica orizzontale e verticale. La massima
Pagina 7 velocità consentita è di 32 km/h salvo restrizioni davanti agli edifici sensibili. In fig. 2 è indicato l’accesso all’ASA all’interno di Camp Darby.
Trattasi di area pianeggiante costituita da pineta mediterranea con alberi ad alto fusto. Il traffico veicolare e pedonale è pressoché inesistente. L’area presenta una rete stradale in parte pavimentata con conglomerato bituminoso. Importante presenza di cavidotti ed impiantistica elettrica e di comunicazione sotterranea. Presenza di animali (cinghiali, cervi, ecc) allo stato brado. Nei periodi aridi rischio di incendi.
Fig. 2 – Accesso alla area ASA
2.3. Prescrizioni di sicurezza in relazione alla funzione strategico-militare dell’area L’ASA è un’area ristretta della base, ovvero ad accesso controllato, perché considerato luogo strategico (deposito di munizioni); pertanto sia il personale che i mezzi dovranno essere preventivamente autorizzati all’ingresso anche se già in possesso del pass di ingresso alla base di CAMP DARBY. L’autorizzazione all’ingresso nell’ASA è anche subordinato ad ulteriori verifiche dei Carabinieri, è pertanto consigliato alle imprese di limitare alle effettive necessità il personale da dedicare al cantiere, in virtù delle elaborate procedure militari per il rilascio dei nulla osta all’ingresso.
I rischi intrinsechi dell’area ASA, relativi proprio alla sua funzione, costringe le imprese esecutrici a seguire scrupolosamente tutte le misure di prevenzione di seguito riportate:
a.) E’ fatto assoluto divieto toccare, manipolare, spostare qualsiasi oggetto sospetto (oggetti metallici, munizioni, ecc..) presente nell’area ASA, in quanto potrebbero essere molto pericolosi. Sarà obbligatorio fermare immediatamente i lavori, segnalare adeguatamente l’area a una distanza di sicurezza dall’oggetto rinvenuto e portare tutto il personale ad almeno 500m dal punto di ritrovamento.
L’impresa dovrà quindi informare immediatamente il CSE, la pattuglia più vicina o la guardia del gate. Il numero di telefono per questa emergenza è 050 548326/7603; il personale dovrà identificare la situazione a qualsiasi persona che risponde al telefono.
b) E’ vietato l’uso di fiammiferi, accendini e qualsiasi dispositivo che può produrre fiamme o scintilla, salvo approvazione del personale ASA. L’eventuale approvazione deve essere disponibile in cantiere a disposizione degli ispettori e/o del personale militare. Tutto il materiale presente sui mezzi non autorizzato dovrà essere consegnato al personale di sicurezza del gate prima di entrare nell’ASA.
c) All’ingresso dell’ASA il personale militare consegnerà al personale di cantiere un tesserino
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“BADGE” sostitutivo del pass della Base, valido solo per l’area ASA. Il badge dovrà essere posizionato dal personale di cantiere bene in vista, per dar modo alla SECURITY e al personale ASA l’identificazione immediata dei lavoratori autorizzati. Non saranno ammesse eccezioni.
d) Nell’area ASA è vietato FUMARE, così come accendere fuochi per scaldare e/o cucinare.
e) Non sono ammessi telefoni cellulari dispositivi elettronici e fotografici all’interno dell’area
ASA. Il materiale elettronico e/o fotografico dovrà essere lasciato all’ingresso. Eventuali cellulari per le emergenze dovranno essere autorizzati da “Ammo Director”, per cui si rimanda al CSE, durante la verifica dei Piani di sicurezza delle imprese esecutrici, l’onere di individuare il personale addetto alle emergenze da trasmettere all’ufficio competente per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra.
f) Tutti i veicoli a motore che entrano nell’area ASA devono essere dotati di almeno un estintore carico e controllato (munito di cartellino con le verifiche periodiche). Non sono ammessi veicoli che presentano malfunzionamenti quali perdite di olio, carburante e o perdite nel sistema di scarico.
g) Non sono ammessi veicoli privati (POV).
h) Tutti i veicoli in entrata e uscita dall’area ASA possono essere soggetti a ispezione.
i) Il personale autorizzato all’ingresso deve rimanere all’interno della zona di lavoro e utilizzare i percorsi esterni autorizzati. E’ proibito girare all’interno dell’ASA senza motivo.
j) In presenza di attività di carico e scarico munizioni da parte del personale militare è fatto assoluto divieto al personale di cantiere di avvicinarsi a meno di 500m dalle operazioni.
k) In caso di incendio o emergenza il personale di cantiere dovrà evacuare l’ASA seguendo le indicazioni del personale militare presente. Nel caso in cui l’incendio avvenga in cantiere, l’addetto all’antincendio dovrà a distanza di sicurezza informare e indirizzare il fire/personnel dell’ASA nell’area coinvolta.
l) Le aree di cantiere dovranno essere tenute in scrupolosa pulizia, mediante attività giornaliere.
La violazione di questa prescrizione comporterà l’allontanamento del personale dal cantiere.
m) I limiti di velocità all’interno dell’ASA è fissato a 32km/h (20 Mph).
n) N.B. tutte le attività svolte all’interno dell’ASA da parte del personale militare, ovvero carico, scarico e trasporto di munizioni eventualmente interferenti (non meno di 500m), avranno la priorità sulle attività del cantiere. In questi casi si obbliga il personale di cantiere a fermare i lavori e seguire le procedure di sicurezza impartite dai militari dell’ASA fino a operazioni ultimate.
2.4. Descrizione sintetica dell’opera (interventi da realizzare progetto base) Lo scopo del lavoro è la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione stradale in diversi tratti di strade nella ASA (Ammunition Storage Area) poiché nessun sistema di illuminazione stradale esiste ad oggi nell’ ASA lungo le strade interessate nel progetto.
I tratti di strada oggetto dell’intervento progettuale sono i seguenti:
- Vannini Road da elect. substation bldg. 3046 alla elect. substation bldg. 3027
- Bassetto Road da Vannini Road sino Vione del Casone
- Vione del Casone da Bassetto Road a Mancino Road
- Mancino Road di fronte al Wash rack
- Mancino Road da Vione del Casone a Tombolo Dock Gate #7A In particolare il lavoro civile coinvolto in questo progetto consiste principalmente nello scavo di aree verdi per nuovi conduttori elettrici a 2 vie lungo le strade di cui sopra.
Alcuni incroci stradali saranno presenti così come incroci di fosso. Gli scavi saranno realizzati all'esterno delle aree stradali bituminate. Sotto le aree verdi i condotti elettrici saranno racchiusi in sabbia. In questi casi una soletta 10 cm (coperchio superiore) verrà realizzato sopra l'involucro sabbia.
Sotto le strade con pavimentazione bituminoso o con ghiaia i condotti saranno confinati in calcestruzzo. Dopo sabbia e / o calcestruzzo riempimento delle trincee verrà riempita con materiale di scavo e terriccio su aree verdi e con ghiaia o materiale granulare su sterrati.
Invece su strade bituminosi trincee sarà completata con materiale granulare e con gli strati bituminosi come requisiti di progettazione stradale per pavimentazioni flessibili. Saranno necessari 8 tagli di alberi e rifilatura di vegetazione.
Il posizionamento dei pali della luce è stata scelta considerando le seguenti condizioni:
Sulla strada Vannini i pali della luce devono essere posti a m 1,00 dal lato sud esistente della strada a causa del fatto che il sistema di comunicazione è realizzato, in alcune zone, a circa 1,60 m dal bordo stradale. Il documento “Strade Study”, datato 2009, ha dichiarato che il futuro ampliamento
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Vannini Road (dagli attuali 6,00 m per 8,00 m) potrebbe essere fatto probabilmente ampliando 1,00 m da ciascun lato. Il sistema di comunicazione sulla strada Vannini è stato realizzato nel 2012 in modo che il “Strade di studio” in quel momento non poteva prendere in considerazione il nuovo sistema di comunicazione.
Attualmente, con il posizionamento del nuovo sistema di illuminazione, l'allargamento strada Vannini deve essere interamente realizzato sul lato nord.
► Sulla Bassetto Strada pali della luce devono essere posti a 1,00 m dal lato ovest esistente della strada a causa del fatto che Bassetto stradale verrà allargata sul lato est e ci sarà un'interferenza con il progetto ERI.
► In Vione del Casone stradale pali della luce devono essere posti a 3,00 m dal lato sud esistente della strada a causa del fatto che strada Vione del Casone sarà ampliata sul lato sud e verrà allargato da 4,00 m a 6,00 m.
►Su Mancino Road - Wash Rack Area - i pali della luce devono essere posizionati a 1,00 m dal lato ovest esistente della strada. In questo caso la strada è già stata ampliata e portata a 8,00 m di larghezza.
► Su Mancino Road South e Tombolo Dock Area i pali della luce deve essere posta a 1,00 m dal lato est esistente della strada. In questo caso la strada è già stata ampliata e portata a 8,00 m di larghezza.
I lavori prevedono anche la sistemazione dell’area indicata nella tavola allegata (mitigazione ambientale) con esecuzione di demolizione della pavimentazione, scavi, piantumazioni e nidificazioni.
2.5. Natura delle lavorazioni
Di seguito l’elenco delle principali lavorazioni da eseguire presso il cantiere in esame.
- Ricerca sottoservizi
- Bonifica bellica
- Scavi e rimozioni pavimentazioni
- Posa letto di sabbia o di calcestruzzo
- Posa pozzetto e/o cavidotto
- Posa nastro segnalatore e riempimento
- Installazione dei pali di illuminazione e infilaggio dei cavi
- Finitura superficiale (pavimentazione/topsoil)
- Opere di mitigazione ambientale (demolizioni pavimentazioni, scavi, piantumazioni e nidificazioni)
2.6. Descrizione sintetica dell’opera (interventi da realizzare progetto option#1) L’opzione 1 prevede la realizzazione di quanto sopra sinteticamente illustrato anche nel tratto:
- Mancino Road Railway Area crossing (option #1) Su Mancino Strada - Ferrovia Progetto Area - i pali della luce devono essere posizionati a 1,00 m dal lato ovest esistente della strada. In questo caso il progetto ERI è stato preso in considerazione come as-built e questo è l'opzione # 1.
In questo tratto è previsto l’attraversamento della futura ferrovia (si prevede al momento della redazione che prima sia eseguita la ferrovia e poi venga fatto l’attraversamento).
E’ quindi non necessario prevedere la bonifica bellica nella zona sotto i binari poiché è previsto venga effettuata in fase di costruzione della ferrovia stessa; è peraltro necessario provvedere alla esecuzione di scavi e eventuali aggottamenti per la realizzazione dei fori pilota (pilot bore)..
Relativamente ai lavori di realizzazione del sottopassaggio dei cavi sotto i binari della futura ferrovia, l’analisi dei rischi e la descrizione delle procedure per la loro eliminazione o mitigazione sono consegnate nel paragrafo 12.19.
2.7. Prescrizioni relative al fermo cantiere nel periodo di accoppiamento della fauna L’impresa affidataria dovrà sospendere e far sospendere i lavori che provocano disturbi nel periodo di accoppiamento della fauna nelle zone indicate dall’Ente Parco. Sarà onere dell’impresa affidataria acquisire le informazioni che obbligano l’arresto dei lavori in dette zone e programmare le lavorazioni (revisione del cronoprogramma) in relazione a detta prescrizione. La rielaborazione del cronoprogramma dei lavori dovrà essere validata dal CSE.
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3. PRESENZA DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI
3.1. Considerazioni sulla scorta della norma vigente
La legge n. 177/2012, recante " Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici” prevede che 1 la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza è "necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell'area interessata dal cantiere ".
Tale valutazione, nell'ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), può essere effettuata ad esempio sulla base di dati disponibili:
- analisi storiografica;
- fonti bibliografiche di storia locale;
- fonti conservate presso gli Archivi di Stato: archivi dei comitati provinciali protezione antiaerea e archivi delle prefetture;
- fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10°
Reparto Infrastrutture di Napoli. competenti, rispettivamente, per l'Italia settentrionale e per l'Italia meridionale e le isole;
- Stazioni dei Carabinieri;
- Aero-fototeca Nazionale a Roma;
- vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico.
Nel paragrafo seguente è consegnata l’analisi storiografica eseguita sulla scorta delle informazioni disponibili a seguito del bombardamento avvenuto su Pisa nell’agosto del 1943.
3.2. Analisi storiografica
Alle 13 del 31 agosto del 43, Pisa e il suo territorio (sino al mare) venne investita da un importante bombardamento dell’aviazione degli alleati. Il numero esatto delle vittime non si è mai saputo. Gli archivi dell’Istituto Luce, a colori, mostrano riprese aeree statunitensi che mostrano la città in tutta la sua devastazione.
La cifra oscilla tra i 900 stimati al momento, ed i più probabili 2500 moltissimi dei quali mai ritrovati e letteralmente sepolti sotto le macerie. Andarono persi patrimoni artistici come il complesso della Cittadella, ricostruito nel dopoguerra, ma in modo diverso ed incompleto. Andò definitivamente perso l’uso del sostegno, cioè la struttura che permetteva l’unione dell’Arno al canale dei Navicelli.
Un sistema che permetteva la navigazione (da Pisa a Livorno) adatto appunto per i navicelli, imbarcazioni leggere che poi hanno dato il nome al canale.
Ferrovia Pisa-Tirrenia-Livorno Il 21 settembre 1932 venne inaugurato il primo tratto della linea che andava da Pisa a Marina. Il
16 novembre dello stesso anno, la linea fu estesa fino a Calambrone.
1 In risposta al quesito n. 2 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è stato pubblicato l'Interpello n. 14/2015 del 29 dicembre 2015 che ha per oggetto la "risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici”.
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Fig. 3 –Area ASA e vicinanza con le zone bombardate nel 1943
La linea attraversava una zona di campagna alberata, le stazioni di San Piero a Grado e Bocca d'Arno e curvava poi verso sud per raggiungere Marina di Pisa. Da qui, i binari entravano all'interno della fitta pineta demaniale, incontrando le stazioni di Tirrenia e Calambrone e passando a soli 400 metri di distanza dalla spiaggia e quindi a circa 3,2 km da Mancino Road.
L'esercizio della linea continuò senza particolari problemi fino al 1942, quando i danneggiamenti derivanti dai bombardamenti alleati iniziarono a comprometterne il funzionamento fino a farlo cessare il 31 agosto del 1943.
Al termine della guerra, la linea risultava estremamente danneggiata: erano stati infatti distrutti gli scambi delle stazioni, i caselli, minato il tracciato in più punti e fatti saltare tutti i ponti.
A seguito di interviste fatte dallo scrivente ad operatori che hanno memoria di lavori eseguiti nell’area in esame, risulta il ritrovamento di ordigni bellici non esplosi.
Fu inoltre invenuto il 1 maggio 2014 un proiettile di cannone all'interno della Tenuta di San Rossore, in prossimità dei prati Cascine Nuove a circa 8 km dall’area in esame.
3.3. Conclusioni circa la necessità di effettuare la bonifica bellica Sulla base dei disposti di legge e sulla base dei risultati dell’analisi storiografica che indicano che la zona dove è ubicata la Bassetto Road (e le strade circostanti oggetto dei lavori in esame) dista circa 3,2 km dalla vecchia ferrovia bombardata nel corso del secondo conflitto mondiale, appare evidente che occorre, prima di intraprendere lavori di scavo nell’area, eseguire la Bonifica Bellica secondo la normativa vigente, con garanzia sino ad una profondità di 3 m dal piano di campagna.
La bonifica bellica è inoltre prevista nella zona ASA dove è previsto la piantumazione su una superficie di circa 1800 mq di circa 60-70 nuove specie arboree.
Peraltro le zone dove sono stati eseguiti recentemente lavori di allargamento stradale (Mancino Road) e scavi per posizionamento della fibra ottica e adduzioni per acqua industriale (Vannini Road) non saranno interessate alla bonifica bellica essendo stati i terreni ampiamente rimaneggiati con escavazioni e riempimenti.
Ugualmente la bonifica bellica non sarà effettuata nell’area trasversale all’attraversamento dei binari, perché è previsto che detta area sarà bonificata prima della costruzione della ferrovia.
La bonifica bellica dovrà essere eseguita da una impresa qualificata in materia che dovrà operare in subappalto nei confronti dell’impresa affidataria (Contractor).
Quanto sopra è indicato nella tavola di lay-out allegata.
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4. SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA
Il servizio di bonifica bellica deve essere eseguito secondo le modalità esecutive indicate nel “Disciplinare Tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” emanato dalla Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa (ed. 2015).
4.1. Norme di carattere generale
Il Ministero della Difesa, in ottemperanza all’art. 22 del D. Lgs. N° 66/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, è responsabile della vigilanza/sorveglianza sulle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici (di seguito Bonifica Bellica), svolte da imprese specializzate iscritte all’Albo istituito dal D.I. 82/2015, avvalendosi all’uopo delle competenti articolazioni esecutive periferiche.
Nell’attività di Bonifica Bellica dovrà essere impiegato esclusivamente personale qualificato ed in possesso di brevetto in corso di validità, rilasciato a seguito della frequenza dello specifico corso organizzato dalla Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato Generale della Difesa. Il personale dell’Amministrazione Difesa (A.D.) preposto all’attività di sorveglianza ha l’obbligo di disporre l’immediato allontanamento dall’area sottoposta a Bonifica Bellica del personale sprovvisto della citata qualifica, diffidando formalmente per iscritto l’Impresa appaltatrice e provvedendo a segnalare l’evento all’Ufficio Albo della Direzione dei Lavori e del Demanio per i conseguenti provvedimenti.
La ditta incaricata del Servizio di Bonifica Bellica (“Ditta Incaricata”) dovrà presentare, prima dell’effettivo inizio del servizio e non oltre il giorno di inizio delle prestazioni, al competente Reparto Infrastrutture l’elenco nominativo del personale, la relativa specializzazione, la costituzione della squadra-tipo nonché l’elenco dei materiali e delle attrezzature che intende impiegare nella specifica area da bonificare.
L’A.D. si riserva il diritto di rivendicare la proprietà di residuati bellici, esplosivi e non, di interesse storico ovvero addestrativo, rinvenuti nelle aree interessate al Servizio di Bonifica Bellica, che in caso contrario saranno oggetto di smaltimento a cura della “Ditta Incaricata” (dopo eventuale inertizzazione).
Nelle presenti prescrizioni con il termine ordigni esplosivi, si intendono le mine, le bombe, i proietti ed i residuati bellici di ogni genere e tipo.
4.2. Norme relative agli oneri e responsabilità
La Ditta Incaricata del Servizio di Bonifica Bellica deve avere la piena disponibilità delle necessarie attrezzature, mezzi e materiali (in perfetto stato di efficienza), sulla base del requisito minimo previsto dalla categoria e classifica di iscrizione all’Albo, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e delle proprie maestranze. In merito a ciò, l’Impresa assume ogni onere, gravame, conseguenza e responsabilità per tutto ciò che possa accadere durante e dopo l’esecuzione delle operazioni di Bonifica Bellica, per cause o implicazioni dirette e indirette. Tali oneri rimarranno comunque a suo carico anche osservando ogni buona regola d’arte, ogni prescrizione per la prevenzione degli infortuni in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., di tutte le norme generali e particolari di queste prescrizioni e della legislazione vigente. Oltre alla responsabilità verso l’Amministrazione Difesa e verso terzi, la Ditta Incaricata deve dichiarare di assumersi l’onere del risarcimento dei danni derivanti dallo scoppio accidentale di ordigni esplosivi che non fossero rinvenuti durante l’esecuzione della Bonifica Bellica, sottoscrivendo al riguardo apposita polizza assicurativa con massimale commisurato al rischio dell’intervento (Art. 9, comma 13 del D.I. 11 maggio 2015, n. 82).
4.3. Norme relative al personale ed alla organizzazione del cantiere
Tutto personale (Dirigenti Tecnici, Assistenti Tecnici e Rastrellatori) della Ditta Incaricata
Pagina 13 dell’esecuzione del Servizio di Bonifica Bellica, presente nell’area di cantiere, dovrà essere in possesso dell’apposito Brevetto rilasciato dal Ministero della Difesa.
La direzione tecnica ed organizzativa del Servizio di Bonifica Bellica compete al Dirigente Tecnico della Ditta Incaricata, il quale dovrà presenziare alla consegna delle aree da bonificare e sarà, successivamente, responsabile dell’attività di controllo sulle modalità operative attuate durante la fase esecutiva, che dovranno essere svolte in aderenza alle Prescrizioni Tecniche fornite dall’organo esecutivo periferico.
La direzione operativa del Servizio di Bonifica Bellica nonché la responsabilità della tenuta dei relativi documenti di cantiere (rapporto giornaliero delle attività di bonifica bellica, planimetrie, disegni ecc.) dovranno essere affidati ad un Assistente Tecnico, che dovrà assicurare la sua costante presenza durante le operazioni.
L’esecuzione pratica delle attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici compete al Rastrellatore. In casi particolari, a carattere eccezionale e per periodi di tempo limitati, potrà essere impiegato nelle funzioni di Rastrellatore anche l’Assistente Tecnico responsabile, ferma restando la composizione della squadra tipo minima (come da Allegato “A” al D.I.
n. 82 del 11/05/2015).
L’attività di ricerca consiste nel controllare mediante l’uso degli appositi apparati tutta l’area da bonificare, provvedendo preliminarmente a:
suddividere la stessa in parti dette “campi”, che dovranno essere numerati secondo un ordine stabilito ed una progressione razionale. Essi verranno indicati su idonea planimetria ed individuati materialmente con apposite tabelle, alle estremità degli stessi “campi”;
suddividere i “campi” in “strisce” da delimitare con fettucce, nastri, cordelle, ecc., al fine di permettere la razionale, progressiva e sicura esplorazione con gli apparati;
eseguire il preventivo taglio di eventuale vegetazione che ostacoli l’impiego corretto e proficuo dell’apparato rilevatore, trasportandola fuori dalle “strisce”.
4.4. Norme di sicurezza
La Bonifica Bellica deve essere eseguita ponendo in essere tutte le particolari precauzioni intese ad evitare danni alle persone ed alle cose, osservando a tale scopo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza nonché le norme tecniche consegnate nei paragrafi dal n. 9.11. al 9.13.
Al riguardo, le aree da bonificare dovranno essere opportunamente recintate, qualora non sussistano già altri impedimenti quali barriere o recinzioni, e segnalate con cartelli indicatori di pericolo. La “Ditta Incaricata” dovrà richiedere alle competenti Autorità l’emanazione di speciali provvedimenti per disciplinare il movimento di autoveicoli e persone nelle zone da bonificare e nelle loro adiacenze.
Infine, rientrando le imprese specializzate in Bonifica Bellica nel gruppo A della classificazione prevista dal Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388, nell’ambito del cantiere dovrà essere operante, per l’intero orario lavorativo giornaliero, un posto di primo soccorso gestito da personale all’uopo abilitato ed attrezzato con i presidi medici previsti dagli Allegati 1 e 2 del predetto Decreto.
Dove essere attivato un idoneo collegamento telefonico/radio con il più vicino pronto soccorso, sul quale evacuare eventuale personale traumatizzato in caso di scoppio accidentale di ordigni esplosivi durante le attività di ricerca.
4.5. Norme relativi agli apparati di sicurezza ed al loro impiego
Gli apparati di ricerca utilizzati, rispondenti alle caratteristiche tecniche definite da GENIODIFE con apposite direttive, dovranno essere in grado di rilevare efficacemente, mediante chiari segnali acustici e strumentali, la presenza nel terreno di oggetti metallici, quali mine, ordigni, bombe, proietti, residuati bellici di ogni genere e tipo, interi o loro parti, alle profondità stabilite per ogni “attività di seguito indicata”.
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4.6. Norme generali riguardanti gli scavi
Gli scavi necessari allo scoprimento degli ordigni bellici individuati dovranno essere effettuati con sistemi e mezzi che non pregiudichino l’incolumità delle maestranze, dei mezzi e delle attrezzature nonché di eventuali manufatti presenti nell’area di cantiere o nelle immediate adiacenze e condotti in modo da raggiungere le profondità necessarie per la identificazione degli ordigni bellici:
rimuovendo dallo scavo ogni materiale, compreso ceppi, radici, massi, murature e oggetti di varia natura, per verificare la presenza al di sotto degli stessi di eventuali ordigni;
dando alle pareti degli scavi l’inclinazione necessaria per impedire scoscendimenti o franamenti e per consentire il lavoro del Rastrellatore e l’efficace impiego degli apparati di ricerca;
aggottando, eventualmente, l’acqua che si infiltrasse negli scavi;
armando, all’occorrenza, le pareti degli scavi.
4.7. Norme per la gestione degli ordigni bellici
In tutti i casi di rinvenimento di ordigni bellici, la Ditta Incaricata ha l’obbligo di:
sospendere immediatamente le attività di ricerca;
denunciare il rinvenimento dell’ordigno bellico presso la Stazione dei Carabinieri territorialmente competente, preventivamente informata dello svolgimento delle attività di Bonifica Bellica, fornendo tutte le possibili indicazioni sulla tipologia e pericolosità dello stesso, ivi comprese eventuali immagini anche in formato digitale. Particolare importanza assume tale comunicazione nei casi in cui ci si rendesse conto di trovarsi in presenza di un ordigno con caratteristiche di particolare pericolosità (eventuale presenza di congegni anti-rimozione);
porre in atto idonea segnaletica di pericolo intorno all’ordigno bellico;
porre in essere tutti gli accorgimenti ritenuti necessari, da valutare di volta in volta in funzione dei luoghi e della tipologia dell’ordigno, per evitare che estranei possano avvicinarsi all’ordigno ed allo scavo effettuato;
non riprendere le attività di bonifica prima dell’intervento di personale specializzato dell’A.D.
preposto alla successiva neutralizzazione dell’ordigno e che provvederà eventualmente ad emanare il parere di competenza, i vincoli e le limitazioni del caso;
l’onere della vigilanza degli eventuali ordigni che si dovessero rinvenire, nelle more del citato intervento, risale comunque alle Forze di Polizia (pena il configurarsi del reato di detenzione abusiva di materiale esplodente).
visto il parere ed i vincoli imposti dal personale qualificato EOD, sentire il parere del Soggetto Interessato sull’opportunità di emanare un Attestato di Bonifica Bellica parziale al fine di restituire allo stesso un sedime parzialmente liberalizzato, escludendo eventualmente l’area di rispetto imposta dal citato personale qualificato della Difesa;
sull’area liberalizzata quest’ultimo potrà operare per il proseguimento dei lavori previsti, condizionatamente ai vincoli imposti dal personale qualificato EOD (i cui tempi di intervento non possono essere pianificati a priori). Tale area, una volta rimosso l’ordigno, dovrà essere sottoposta a garanzia del fondo scavo e successiva bonifica profonda (ove previsto) per il soddisfacimento ed il rispetto delle prescrizioni emanate.
4.8. Norme attinenti le prestazioni di bonifica e misurazioni
Ogni attività di Bonifica Bellica dovrà essere preventivamente ordinata con apposita comunicazione scritta che precisi il tipo e le prestazioni da eseguire.
La valutazione degli scavi effettuati si farà considerando il volume del solido corrispondente al vuoto degli scavi stessi che, comunque, dovranno essere commisurati alle reali esigenze pur operando in sicurezza.
La valutazione delle superfici bonificate avverrà, sempre considerando l’area della proiezione orizzontale del terreno o immobile bonificato.
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4.9. Attestato di bonifica bellica
Una volta ultimate le operazioni di Bonifica Bellica, la Ditta Incaricata rilascia “l’Attestato di Bonifica Bellica”. Con tale attestazione l’Impresa si assume la responsabilità di eventuali danni alle persone ed alle cose, comunque derivanti da imperfetta esecuzione delle attività, prima, durante e dopo le operazioni di verifica effettuate dal Ministero della Difesa e fino ad 1 (uno) anno a partire dalla data in cui viene redatto l’Attestato in argomento.
Trascorso il periodo di tempo di un anno dalla data di emissione dell’Attestato, la Ditta Incaricata si intenderà esonerata da qualsiasi responsabilità. Gli incidenti che dovessero eventualmente verificarsi sul terreno bonificato, dopo tale periodo di tempo, si dovranno intendere provocati da causa di forza maggiore, a meno che non risulti provato che l’incidente sia dovuto a colpa grave o dolo della Ditta Incaricata. In tal caso, pur essendo trascorso il termine di un anno dalla data di emissione dell’Attestato di bonifica bellica, la Ditta Incaricata verrà ritenuta pienamente responsabile a tutti gli effetti.
La Ditta Incaricata ha l’obbligo di rilasciare l’Attestato di Bonifica Bellica in bollo, su modulo fornito dal Reparto Infrastrutture competente per territorio, per attestare l’effettiva esecuzione del Servizio di Bonifica Bellica, secondo le prescrizioni fornite dall’Amministrazione Difesa, della zona oggetto della prestazione.
L’Attestato in argomento dovrà essere firmato dal Dirigente Tecnico che ha diretto l’attività di bonifica, oltre che dal legale rappresentante della Ditta di bonifica Incaricata e dovrà riportare in calce una dichiarazione da parte del Soggetto Interessato, che confermi la reale esecuzione della prestazione di bonifica da parte della Ditta stessa.
4.10. Controllo in corso d’opera e verbale di constatazione
Essendo l’attività di Bonifica Bellica classificata come un servizio, assumono rilevanza i controlli effettuati in corso d’opera.
A seguito di tali controlli, durante i quali dovrà, di norma, essere presente il Dirigente Tecnico della Ditta Incaricata, dovrà essere redatto apposito verbale che riporti in dettaglio quantità e tipologia dei controlli effettuati.
Si precisa che i sopralluoghi in corso d’opera sono effettuati a discrezionalità dell’A.D. per appurare l’andamento del servizio. Il relativo Verbale di Constatazione parziale sarà di supporto ai fini del rilascio del Verbale di Constatazione finale, ma non sostituisce quest’ultimo, liberalizzando le sole eventuali aree sottoposte a verifica con esito positivo.
Ricevuta l’Attestato parziale/totale di Bonifica Bellica da parte della Ditta Incaricata, il Reparto Infrastrutture fissa il giorno in cui effettuare la verifica di conformità finale dandone comunicazione formale al Soggetto Interessato, il quale dovrà assicurare la presenza del Dirigente Tecnico responsabile dell’attività.
Sulla base dell’esame dell’Attestato di bonifica bellica redatto dalla Ditta, di tutta la documentazione, delle eventuali verifiche di conformità effettuate in corso d’opera e della verifica di conformità finale, il Reparto Infrastrutture rilascia il Verbale di Constatazione.
Con tale Verbale si andrà ad attestare:
la buona esecuzione delle attività di bonifica e la corretta applicazione di tutte le condizioni riportate nelle “Prescrizioni generali tecniche per l’esecuzione del servizio di bonifica”;
lo svolgimento dell’attività di bonifica, in conformità al “progetto” di bonifica medesimo;
la corrispondenza della situazione di fatto con le presenti “Norme di Carattere Generale”.
Il Verbale di Constatazione dovrà essere redatto entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell’Amministrazione Difesa dell’Attestato di Bonifica Bellica emesso dalla Ditta Incaricata del servizio di bonifica.
Qualora la bonifica interessi aree molto estese, allo scopo di consentire l’utilizzazione delle aree già bonificate, potranno essere emessi, a richiesta del Soggetto Interessato e previa presentazione dell’Attestato di Bonifica Bellica Parziale, Verbali di Constatazione Parziali, imponendo le eventuali limitazioni necessarie per consentire il proseguimento in sicurezza della bonifica nei tratti contigui.
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Per aree già bonificate, la Ditta Incaricata a cominciare dalla data di rilascio dell’Attestato di Bonifica Bellica si farà carico di tutte le responsabilità evidenziate nel Capitolo III “Norme di Carattere Generale”.
La Ditta ha, comunque, l’obbligo di posizionare e mantenere efficiente idonea segnaletica atta a delimitare esattamente le aree già bonificate rispetto a quelle ancora da bonificare, ai fini delle successive verifiche per la bonifica complessiva di tutta l’area.
La verifica di conformità finale effettuata al termine delle attività di bonifica dovrà comportare il controllo a campione delle aree bonificate, secondo un criterio di casualità, in maniera tale, però, da assicurare comunque la copertura totale dell’area.
Laddove, durante la succitata attività di controllo, si dovesse rilevare la presenza nel terreno di un ordigno esplosivo o comunque di una massa metallica di qualsiasi tipo, non rilevati in precedenza dall’impresa, la verifica verrà sospesa e la bonifica di tutte le aree oggetto dell’Attestato di Bonifica Bellica si intenderà non eseguita a regola d’arte.
Le prestazioni di bonifica effettuate dalla Ditta Incaricata giudicate non eseguite a regola d’arte dovranno essere ripetute a suo completo carico, salva ogni altra responsabilità connessa all’eventuale scoppio di un ordigno esplosivo nel corso delle operazioni di verifica in parola.
Le risultanze del controllo saranno verbalizzate ed il relativo verbale sarà trasmesso alla Direzione dei Lavori e del Demanio, che avrà cura di annotarlo in apposito registro delle inadempienze, per la successiva valutazione di eventuali sanzioni da adottare a cura del Comitato Tecnico Consultivo di cui all’art. 5 del D.I. 82/2015.
Al termine della nuova Bonifica Bellica, saranno ripetute le verifiche con le norme sopraindicate.
Qualora la Ditta Incaricata dovesse rifiutarsi di ripetere le operazioni di Bonifica Bellica l’organo esecutivo periferico non rilascerà il relativo Verbale di Constatazione e le aree non si intenderanno liberalizzate sotto il profilo bellico.
Nel caso in cui siano stati redatti Verbali di Constatazione parziali, le aree ad essi relative (che devono quindi intendersi liberalizzate) possono essere restituite alla Committenza per gli usi previsti, eventualmente condizionate dalla vicinanza con le aree ancora soggette a successive bonifiche parziali.
Soltanto in questo caso, infatti, decadrebbe l’obbligo di effettuare controlli a campione in fase di verifica finale.
4.11. Taglio preliminare della vegetazione
Tale attività deve essere eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare tutta la vegetazione presente sul terreno da bonificare che sia di intralcio ad un corretto impiego degli apparati di ricerca.
Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito per “campo” e “striscia” di bonifica, come è stabilito per l’esplorazione con l’apparato di ricerca. Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M., nel rispetto della costituzione della squadra tipo, prevedendo l’assistenza di tutte le figure previste dal D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. per garantire la sicurezza (addetti al primo soccorso, emergenze, etc.).
Nel tagliare la vegetazione dovranno essere poste in essere tutte le possibili cautele atte a evitare il fortuito contatto – sia del personale che dei mezzi di lavoro – con eventuali ordigni affioranti.
Durante le operazioni…
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