IT_Solicitation_N33191-13-R-0850.pdf
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CLASSIFICAZIONE PAGINA: DI PAGINE:
BANDO DI GARA, OFFERTA E AGGIUDICAZIONE 1. QUESTO CONTRATTO E' UN ORDINE
CLASSIFICATO SECONDO DPAS (15 CFR 700) 1 40
2. CONTRATTO N. 3. BANDO N. 4. TIPO DI BANDO 5. DATA DI PUBBLICAZIONE 6. RICHIESTA/ACQUISTO N.
N33191-13-R-0850 [ ] IN BUSTA CHIUSA (IFB)
[X] NEGOZIATO (RFP)
23 ottobre 2013 ACQR3107425
7. ESEGUITO DA CODICE N33191 8. INDIRIZZARE L'OFFERTA A: (Se diverso dal punto 7) CODICE
NAVFAC EUROPE AFRICA SOUTHWEST ASIA
VIALE PORTO CAPODICHINO Vedasi Riquadro 7.
NAPOLI 80144
TEL: TEL
FAX: 39 081 568 4342 FAX
BANDO DI GARA
9. Le offerte in busta chiusa in originale e __________ copie per la fornitura di beni o servizi di cui al Programma dovranno pervenire nel luogo specificato al Riquadro 8, o, se consegnate a mano, nel deposito situato in _____________________________________________________ entro le ore _____________ (ora locale) del giorno___________
ATTENZIONE - Per consegna in ritardo, modifiche e ritiro delle offerte vedi Sezione L, Provvedimenti n. 52.214-7 o 52.215-1. Tutte le offerte sono soggette ai termini e alle condizioni contenute nel presente bando.
A. NOME B. TELEFONO (con prefisso) (NON A CARICO DEL RICEVENTE) C. E-MAIL ADDRESS 10. PER INFORMAZIONI
CONTATTARE:
Paul Heavey +39 081 568 5517 paul.heavey@eu.navy.mil
11. INDICE DEI CONTENUTI
(X) SEZ. DESCRIZIONE Pagg. (X) SEZ. DESCRIZIONE Pagg.
PARTE I - PROGRAMMA PARTE II - CLAUSOLE CONTRATTUALI
A BANDO DI GARA/FORMA CONTRATTUALE 1 I CLAUSOLE CONTRATTUALI 13-18
B FORNITURE O SERVIZI E PREZZI/COSTI PARTE III - ELENCO DOCUMENTI, PRESENTAZIONI E ALTRI ALLEGATI
C DESCRIZIONE/SPECIFICHE/PIANO DI LAVORO 3-12 J INDICE DEGLI ALLEGATI 19
D IMBALLAGGIO E IDENTIFICAZIONE PARTE IV – RAPPRESENTANZE E ISTRUZIONI
E ISPEZIONI E ACCETTAZIONE K RAPPRESENTANZE, CERTIFICAZIONI E 20
F CONSEGNA E PRESTAZIONI ALTRE DICHIARAZIONI DEI PARTECIPANTI AL BANDO
G DATI AMMINISTRATIVI DEL CONTRATTO L ISTRUZIONI, CONDIZIONI E NOTE PER I PARTECIPANTI 21
H SPECIALI REQUISITI DEL CONTRATTO M CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 22
OFFERTA (da compilarsi integralmente ad opera del Proponente)
NOTA: Il punto 12 non si applica se il bando di gara include i provvedimenti 52.214-16, "Periodo minimo di accettazione dell'offerta".
12. In conformità a quanto sopra, il sottoscritto accetta, se la presente offerta viene aggiudicata entro _______ giorni di calendario (60 giorni di calendario se nessun diverso periodo è indicato dalil Proponente) di fornire, a partire dalla data di ricevimento delle offerte sopra specificata, uno o tutti gli elementi per i quali si è proposto un prezzo, al prezzo corrispondente a ciascuna voce, con consegna ai punti stabiliti, entro i tempi indicati nelle specifiche.
13. SCONTO PER SOLLECITO PAGAMENTO
(Vedi Sezione I, Clausola N. 52.232-8) N/A
14. RICONOSCIMENTO DI EMENDAMENTI EMENDAMENTO N. DATA EMENDAMENTO N. DATA
(Il Proponente accusa ricevuta degli emendamenti al bando di gara ed i relativi documenti numerati e datati):
15A. NOME E INDIRIZZO DEL PROPONENTE CODICE SEDE 16. NOME E TITOLO DEL DELEGATO CON AUTORITA’ DI FIRMA
(in stampatello)
15B. TELEFONO (con prefisso)
15C. BARRARE SE L'INDIRIZZO PER LA RISPOSTA E' DIVERSO DA
QUELLO SU INDICATO – RIPORTARE TALE INDIRIZZO
17. FIRMA 18. DATA
DELL'OFFERTA
AGGIUDICAZIONE (da completarsi a cura del Governo USA)
19. ACCETTATA PER LE VOCI NUMERATE: 20. IMPORTO 21. CONTABILITA' E STANZIAMENTI
22. AUTORITA' IN BASE ALLA QUALE E’ POSSIBILE DEROGARE ALLA GARA PUBBLICA 23. INVIARE LE FATTURE ALL'INDIRIZZO INDICATO VOCE 10 U.S.C. 2304(c)( ) 41 U.S.C. 253(c)( ) (in 4 copie salvo diversamente specificato)
24. AMMINISTRATO DA (se diverso dal punto 7) CODICE 25. PAGAMENTO EFFETTUATO DA CODICE
26. NOME DELL'UFFICIALE CONTRAENTE (in stampatello))
STATI UNITI D'AMERICA
TEL: EMAIL: (Firma dell'Ufficiale Contraente)
28. DATA DI AGGIUDICAZIONE
IMPORTANTE - L'aggiudicazione sarà eseguita su questo Modello, o sul Modello Standard 26, o tramite altre notifiche ufficiali autorizzate.
L'edizione precedente è inutilizzabile. 33-134 Traduzione del Modello SF 33 (REV. 9-97) conforme alle prescrizioni del GSA FAR (48 CFR) 53.2149(c)
Capitolato d’Appalto N33191-13-R-0850 Pagina 2 di 40
Sommario
Sezione B - forniture o servizi e Prezzi
N. ARTICOLO FORNITURE/SERVIZI QUANTITÀ PREZZO UNITARIO IMPORTO
Utility Servizi Elettrici
FFP
Trasmissione di energia elettrica e servizi accessori per il Naval Support Activity (NSA), Naval Air Station Napoli (NAS), Sigonella e Aviano Air Force Base dal 1 GENNAIO 2014 al 31 dicembre 2014.
FOB: Destinazione
CODICE ACQUISTO: ACQR3107425
IMPORTO NETTO
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Parte I - Sez. C
Sezione C Descrizioni e Specifiche
DESCRIZIONE DEL LAVORO
Articolo 1. Oggetto del Contratto
NAVFAC EURAFSWA è l’ente delegato dal Governo ad acquistare energia elettrica per alimentare tutte le utenze del DoD dislocate in Italia, per un totale di n. 41 punti di consegna e un consumo totale stimato di circa 193˙085 MWh/anno.
I dettagli in merito ai punti di consegna e ai relativi consumi previsti sono forniti alla sezione J,Allegato J- 200000-02. I profili di carico sono forniti alla sezione J,Allegato J-200000-06..
NAVFAC EURAFSWA richiede offerte per la fornitura di energia elettrica e servizi correlati per le seguenti Aree di pertinenza (di seguito indicate semplicemente come Aree):
Sigla Area di
Pertinenza Installazione di riferimento N. di
Utenze Utenze in MT
Utenze in BT non domestiche
Utenze in BT domestiche
Distributore Foglio elettr. nel file
AnnexA1.xls
AF1 Friuli, e altre Aviano Base 16 9 7 0 Enel Distr. AF1-Oth, AF1-Hsg
NV1
Campania e
Lazio NSA Naples 15 6 7 2 Enel Distr. NV1-nonSicily
NV2 Sicilia NAS Sigonella 10 6 4 0 Enel Distr. NV2-Sicily
Ciascun Offerente potrà presentare offerta per una o più Aree univocamente identificata dalla sigla riportata nella prima colonna. È ammessa la presentazione di offerta anche per un’unica Area.
La presente procedura di appalto è finalizzata a selezionare uno o più fornitori per fornire elettricità a tutte le utenze del DoD di cui sopra o ad una parte di esse per un periodo di 12 mesi a partire dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014.
A tal fine il Governo dichiara:
che tutti i contratti di fornitura in suo possesso non sono soggetti ad alcuna restrizione che possa impedire al Fornitore di attivare la fornitura alla data prevista;
di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione, trasporto e dispacciamento;
che i punti di consegna di cui all’Allegato J-200000-02 sono già connessi alla rete elettrica del
Distributore di competenza ai sensi dell’Art. 9 del DLgs 16 marzo 1999, n. 79 e che tali connessioni sono adeguate a soddisfare il fabbisogno energetico.
I dati identificativi delle utenze (codice ID, nome, ubicazione, potenza massima a disposizione, codice POD, tensione di alimentazione e le principali caratteristiche di prelievo di potenza e consumo di energia elettrica), sono riportati sinteticamente nell’Allegato J-200000-02:
Gli Proponenti che partecipino come Associazione d’Impresa (AI) dovranno allegare all’offerta tecnica la documentazione di cui alla Sezione L.5.
Per ciascuna Area di cui risulti aggiudicatario, il Proponente è tenuto a presentare una fidejussione bancaria per gli importi specificati all’allegato J-200000-03, pagina 3. La fidejussione, il cui testo è riportato nell’Allegato J-200000-05,, dovra’ essere inviata non oltre quindici giorni di calendario dalla data di aggiudicazione del contratto, e avra’ validita’ fino al termine del contratto.
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II Fornitore si impegna a definire tutti i rapporti contrattuali con TERNA, il Distributore locale o con altri soggetti, necessari per il buon fine della fornitura; in particolare il Fornitore sarà responsabile della stipula dei contratti di dispacciamento e trasporto dell’energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalla vigenti disposizioni dell’AEEG.
Il Cliente si impegna al rilascio delle necessarie deleghe per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento.
Il Fornitore dovrà designare almeno due referenti (un principale e un sostituto) per tutte le pubbliche relazioni col Cliente. Non è accettabile che tale punto di contatto sia un Call Center.
Il Fornitore, entro 10 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del contratto, dovrà dare notifica scritta di nome, indirizzo email e numeri telefonici degli incaricati, tramite email da inviare ai punti di contatto del Cliente indicati al blocco 10 dell’SF33 (prima pagina del bando). In caso un incaricato venga sostituito, tutti i dati relativi al nuovo punto di contatto dovranno essere comunicati via email entro 5 giorni lavorativi.
L’inosservanza dei suddetti termini darà luogo alla procedura descritta all’Art. 17.
Articolo 2. Comunicazioni e modifiche contrattuali Tutte le comunicazioni fra le Parti riguardo al contratto dovranno essere trasmesse per iscritto.
Il Fornitore dovrà indirizzare tutta la corrispondenza ufficiale a:
Commanding Officer NAVFAC EURAFSWA – AQ Dept. .
Viale Porto, Box 51 – Aeroporto Capodichino 80144 Napoli, Italia
Inoltre, qualunque comunicazione andrà inviata in copia allo Specialista del Contratto delegato per l’Area o le Aree oggetto del contratto.
Il Fornitore dovra’ far si che la corrispondenza indirizzata al Cliente sia inoltrata sia in inglese sia in italiano.
Qualunque modifica al contratto andrà perfezionata mediante la sottoscrizione bilaterale di un modulo
SF30.
All’occorrenza sarà cura del Cliente produrre l’SF30 adeguatamente compilato che il Fornitore dovrà controfirmare e resistituire entro 2 settimane dalla ricezione via email, con origilnali inviati via posta all’indirizzo su indicato..
Articolo 3. Condizioni di fornitura La fornitura avrà carattere di continuità e di ininterrompibilità.
Il 5% dell’energia fornita dovrà essere coperta da certificazione RECS (Renwable Energy Certification system - come definite dalla Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 e regolato per l’Italia dal GSE) da prodursi all’Ufficiale Contraente a consuntivo entro febbraio 2014.
La quantità di energia fornita sotto il presente contratto è soggetta a variabilità in dipendenza di vari fattori. Questa circostanza non potrà, in nessun caso, costituire motivo di mancata fornitura dell’energia né giustificazione di qualsivoglia pretesa da parte del Fornitore nei confronti del Governo.
Pagina 5 di 40
Le quantità indicate nell’Allegato A2 sono stime dei consumi e degli impegni di potenza e non sono oggetto di acquisto preventivo (take or pay) attraverso il presente contratto. Il Fornitore non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi se, a chiusura del periodo di fatturazione, i consumi risulteranno inferiori alle stime fornite. Allo stesso tempo il Cliente non richiederà alcuno sconto qualora alla fine del periodo di fatturazione i consumi dovessero risultare più elevati di quelli stimati.
Per tutta la durata del contratto e per ogni punto di prelievo il Fornitore, entro il giorno 10 di ogni mese, dovrà rendere disponibili al Cliente (compatibilmente con quanto fornito dal distributore) su un sito Web protetto e accessibile tramite password personale:
i dati dei consumi orari e/o per quarto d’ora in forma tabellare i dati dei consumi orari e/o per quarto d’ora in forma grafica i dati dei consumi e degli impegni di potenza mensili, distribuiti per fascia oraria, per tutti i mesi antecedenti il mese in corso all’atto della consultazione (opzionale) L’inosservanza dei suddetti termini darà luogo alla procedura descritta all’Art. 17.
Il Cliente si impegna ad acquistare e pagare la totalità dell’energia consegnata dal Fornitore e rilevata dai misuratori fiscali del Distributore installati presso ciascun punto di prelievo ai prezzi stabiliti dal presente contratto.
I pagamenti saranno effettuati, salvo diverso accordo tra il Cliente e il Fornitore, mediante bonifico bancario dagli Uffici Pagamenti di competenza, come riportato all’Articolo 12.
Articolo 4. Fidejussioni bancarie Per ciascuna Area di cui risulti aggiudicatario, il Proponente è tenuto a presentare una fidejussione bancaria il cui testo è riportato nell’Allegato J-200000-05, che dovra’ essere inviata non oltre quindici giorni di calendario dalla data di aggiudicazione del contratto.
La fidejussione bancaria avra’ validita’ fino al 31 dicembre 2014 e sarà pagabile a prima domanda scritta.
Tale escussione avverrà solo nel caso di risoluzione del contratto per inadempienza da parte del Fornitore ai sensi dell’Art. 16.
Articolo 5. Termini per i servizi di trasporto e oneri aggiuntivi Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Cliente delegherà formalmente il Fornitore a sottoscrivere per suo conto il contratto di trasporto e connessione con il Distributore (comprendente i servizi di trasmissione, distribuzione e misura).
Il Fornitore fatturerà al Cliente, il servizio di trasporto senza oneri aggiuntivi e con un livello di dettaglio conforme alle norme di trasparenza e fatturazione dettate dall’AEEG e fornirà copia della fattura di trasporto emessa dal Distributore, o copia di un report con dettagliati i costi di trasporto per singola utenza come definito all’Art. 14.
Articolo 6. Norme di riferimento La regolamentazione dell’energia elettrica in Italia, incluso fornitura, trasporto e distribuzione è governata dal Codice Civile italiano. Le norme e i regolamenti stabiliti e/o approvati da TERNA, AEEG e altri enti relativi al settore dell’energia elettrica saranno strettamente applicati e rispettati.
Pagina 6 di 40
Per quanto non espressamente previsto nel contratto, il Cliente e il Fornitore faranno rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell’AEEG e alle norme del Codice Civile.
Articolo 7. Attivazione e Cessazione di utenze E’ facoltà del Cliente, in vigenza di contratto, chiedere la fornitura di energia presso ulteriori punti di consegna, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo al periodo di 30 giorni richiesto come preavviso per l’attivazione di una nuova utenza, in conformità alle regole del dispacciamento e del trasporto. Tale evenienza sarà ratificata attraverso la sottoscrizione bilaterale di una modifica contrattuale nella quale siano riportate le caratteristiche tecniche della nuova utenza da alimentare.
E’ facoltà del Cliente, in vigenza di contratto, chiedere la cessazione della fornitura in qualsiasi punto di consegna, con decorrenza dal 1° giorno del secondo mese successivo alla richiesta. Tale evenienza sarà ratificata attraverso una modifica contrattuale.
E’ fatto obbligo al Fornitore di accettare tali modifiche mantenendo i prezzi e le condizioni del presente contratto, purché esse non implichino una globale variazione del consumo annuo superiore al 5% del totale volume contrattuale
Il Fornitore dovrà dar prova d’aver tempestivamente espletato le procedure richieste per aumenti di potenza, nuove attivazioni, volture contrattuali, cessazioni ecc. mediante inoltro al Cliente, entro 5 giorni lavorativi dall’emissione, della documentazione presentata presso gli enti competenti, quali il Distributore, la Rete o quant’altro, o della corrispondenza intercorsa. L’inosservanza dei suddetti termini darà luogo alla procedura descritta all’Art. 17.
Articolo 8. Corrispettivo unitario di fornitura Il Proponente, per ogni Area prescelta, dovrà presentare una proposta economica, detta “Offerta di Base”, articolata nel seguente modo:
Per ogni punto di consegna indicato nell’Allegato J-200000-02 e per l’intero periodo di fornitura, un prezzo di offerta fisso ed invariabile per ogni MWh consumato. Tale prezzo di offerta, espresso in €/MWh, potrà essere differenziato per Fascia Oraria secondo la struttura Tri-oraria e/o Bi-oraria descritta in Legenda e/o secondo l’Area stabilita nella tabella all’Art. 1 .
In aggiunta il Proponente potrà proporre una “Offerta in Blocco”:
Per ogni punto di consegna indicato nell’Allegato J-200000-02 e per l’intero periodo di fornitura un prezzo di offerta fisso e invariato per ogni MWh consumato valido nel solo caso di aggiudicazione in blocco di tutte le Aree oggetto del presente bando. Tale prezzo di offerta, espresso in €/MWh, potrà essere differenziato per Fascia Oraria secondo la struttura Tri-oraria e/o Bi-oraria, per Area secondo la classificazione riportata nella tabella all’All. J- 200000-02 e/o potrà essere espresso come sconto percentuale sul prezzo dell’offerta di base. L’Offerta in Blocco potrà essere aggiudicata solo nel caso in cui questa, oltre a risultare la più conveniente sul totale, risulti anche la più bassa in ciascuna Area.
Tutti i prezzi di offerta indicati saranno al netto di:
perdite di rete, costi ed oneri connessi al trasporto e dispacciamento, tasse e imposte ove applicabili.
oneri di trasmissione, capacità, servizi accessori e costi applicabili da parte di TERNA
Tutti i prezzi di offerta indicati saranno inclusivi di:
Pagina 7 di 40 eventuali costi legati all’applicazione della Direttiva Europea 2003/87/CE relativa alle emissioni di gas ad effetto serra.
eventuali oneri di sbilanciamento ed ogni altro onere di dispacciamento legato alla programmazione dei prelievi.
costi connessi alle deleghe rilasciate dal Cliente, in accordo alla normativa vigente, per l’acquisizione dei diritti di trasporto e di capacità produttiva di energia nazionale (cosiddetti energia CIP 6).
Costi associati al PCV (Prezzo di Commercializzazione e Vendita), come definito dalla delibera AEEG n.349/07 “TIV” e s.m.
Costi legati all’ottenimento e al rilascio di certificazioni RECS per la copertura del 5% dell’energia totale consumata saranno a totale carico del Fornitore.
Il Proponente potrà applicare soltanto i corrispettivi afferenti al mercato libero per gli utenti in prelievo.
Articolo 9. Disposizioni particolari Per i punti di prelievo di cui all’Allegato 1 dotati di dispositivi di misura inabili a registrare i consumi su base oraria (misuratori monorari), resta inteso che il prezzo monorario da applicare sarà ottenuto come media pesata del prezzo per fascia secondo la quota di consumo prevista in ciascuna fascia e riportata nell’Allegato A2. Nel caso in cui, per tali utenze, siano disponibili i consumi ripartiti nelle sole tre fasce orarie F1, F2 e F3, ma non i dati orari, ed i prezzi di fornitura siano aggiudicati su base bioraria (P-OP), sarà utilizzato il solo valore di consumo totale (somma delle tre fasce), da ripartire secondo quanto già descritto. È consentito indicare in fattura un corrispettivo unitario calcolato secondo quanto precedentemente indicato.
Qualora l’offerta accettata sia basata sulle tre fasce F1, F2, ed F3, per i siti in Bt per i quali non siano disponibili i dati orari ma solo i dati aggregati per fascia F1, F2 ed F3, si dovranno applicare i corrispettivi di contratto alle singole fasce.
Nel caso in cui un misuratore orario dovesse essere installato in corso di vigenza del presente contratto di fornitura, il Fornitore sarà tenuto, a partire dal primo del mese successivo alla installazione, ad applicare gli stessi prezzi unitari applicati a tutti gli altri punti di consegna dotati di misuratore orario.
Articolo 10. Variazioni del quadro normativo di riferimento Qualora norme e regolamenti emessi e posti in vigore da pubbliche autorità vengano a intervenire sui termini contrattuali, il Cliente e il Fornitore, entro 60 giorni dalla richiesta di una Parte all’altra, negozieranno clausole integrative o modifiche volte a rendere il contratto conforme con quanto disposto.
Qualora alla luce del nuovo quadro normativo le variazioni incidano in misura tale da ledere i propri reciproci interessi, il Cliente e il Fornitore, entro 60 giorni dalla richiesta di una Parte all’altra, negozieranno clausole integrative o modifiche volte alla tutela degli interessi di entrambe le parti.
Articolo 11. Imposte e oneri fiscali Il Fornitore è consapevole che il prezzo contrattuale, compresi eventuali subappalti ricevuti nel quadro di questo contratto, non include le tasse in quanto il Governo degli Stati Uniti ne è esente.
Il Governo degli Stati Uniti è esente dal pagamento dell’Imposta di Valore Aggiunto (IVA), in conformità all’articolo 72 del DPR 633/72 per forniture e servizi venduti ai Comandi Militari USA in Italy.
Pagina 8 di 40
(I) Sulle fatture emesse nei confronti del Governo, il Fornitore è tenuto a indicare quanto segue:
(i) Numero di contratto.
(ii) Esenzione IVA in base all’Art. 72 del DPR 633 del 26 ottobre 1972.
(iii) Uno dei seguenti codici fiscali, come di pertinenza: Navy: 80156020630
Air Force 91000190933
(II) Il Fornitore può rivolgere domande inerenti all’IVA al Ministero delle Finanze, Ufficio
IVA, Roma (06) 520741.
Oltre all’IVA, le Forze Armate USA in Italia sono esenti dal pagamento di tasse, imposte, accise, addizionali ed ogni altra forma di tassazione, secondo la Legge. n. 427/93 art. 66, D.Lgs. 504/95 art. 17 e D.Lgs. 26/07 art.52.
In conformità alle disposizioni citate il Governo dichiara di essere unicamente responsabile per gli oneri relativi alle forniture oggetto di questo contratto e che queste forniture sono necessarie per adempiere alla missione istituzionale della Forze Armate USA.
Il prezzo pattuito include tutte le tasse locali e imposte applicabili alla data della firma del contratto.
Con “Tassa Locale Imposta Successivamente”, come previsto in questo articolo, si intende ogni nuova tassa od incremento di tasse o imposte locali, oppure tasse esenti o escluse alla data del contratto ma la cui esenzione viene successivamente revocata o ridotta, o il calcolo delle quali successivamente viene cambiato durante il periodo contrattuale, sulle transazioni o sulla proprietà coperte da questo contratto che il Fornitore è tenuto a pagare o sopportare come risultato di azione legislativa, giudiziaria, o amministrativa entrata in vigore dopo la data del contratto. Non include la tassa di previdenza sociale, altre tasse di occupazione, o l'imposta sul reddito. Il prezzo contrattualizzato sarà aumentato di importo pari alla tassa locale dopo-imposta, dietro garanzia scritta del Fornitore che nessun importo per tale tassa recentemente imposta è stato incluso nel prezzo del contratto, come eventuale riserva.
Con “Tassa Locale Esonerata Successivamente”, come previsto in questo articolo, si intende ogni importo di tassa o imposta locale, che sarebbe al contrario applicabile sulle transazioni o sulla proprietà coperte da questo contratto, ma che il Fornitore non è tenuto a pagare o sostenere, o per il quale il Fornitore ottiene un rimborso o uno svantaggio, come il risultato di un atto legislativo, giudiziario o azione amministrativa che entra in vigore dopo la data di contratto. Il prezzo contrattualizzato sarà diminuito di importo pari alla tassa locale ridotta.
Pagina 9 di 40
Sezione D – (NON PERTINENTE)
SEZIONE D
RISERVATO
Pagina 10 di 40
Sezione E – Ispezione ed Accettazione
ISPEZIONE & ACCETTAZIONE
Articolo 12. Modalità di fatturazione e di pagamento Il Fornitore può fatturare soltanto i costi stabiliti nei termini e nelle condizioni del presente contratto.
Le fatture saranno emesse mensilmente entro il ventesimo giorno del periodo successivo a quello oggetto di fornitura.
Tutti i costi connessi con la fatturazione, incluso bolli e spese di spedizione, saranno a carico del Fornitore e saranno inclusi nel prezzo offerto. Qualora tali costi dovessero comparire sulla fattura, essi saranno stornati all’atto del pagamento senza che ció possa dar luogo a successive azioni di recupero crediti da parte del Fornitore.
Mensilmente il Fornitore invierà la fattura e la copia della fattura di trasporto emessa dal Distributore, se disponibile; in caso contrario, invierà una copia del foglio elettronico recante il dettaglio dei costi di trasporto per tutte le utenze.
Tutte le fatture saranno basate sulle quantità misurate al punto di consegna di ciascuna utenza.
Qualora il Distributore non abbia effettuato la lettura del misuratore, il Fornitore fatturerà sulla base delle previsioni mensili di consumo, come indicate per ciascuna utenza nell’ Allegato J-200000-02, alla colonna “Previsione dei consumi elettrici mensili”. Tutte le fatture emesse sulla base di tali stime dovranno essere conguagliate col primo ciclo di fatturazione utile successivo all’emissione delle fatture del Distributore.
Laddove fattibile, potrà eventualmente concordarsi che, in assenza di informazioni dal Distributore, la fatturazione sarà effettuata in base alle auto-letture comunicate mensilmente dal Cliente.
La mancata fatturazione per un periodo superiore a tre mesi di fornitura, anche per una singola utenza, sarà causa di risoluzione del contratto per inadempienza da parte del Fornitore ai sensi dell’Art. 16.
Nel caso il Fornitore fatturi importi non dovuti e il Cliente li versi, l’importo in eccesso dovrà essere restituito mediante accredito sulla relativa utenza, di modo che vada a conguaglio con le fatturazioni successive. Se ció dovesse essere impedito dalla scadenza del contratto, il credito vantato dal Cliente dovrà essere rimborsato mediante assegno circolare intestato a “U.S. Treasury” (Ministero del Tesoro USA)
Il Fornitore non è autorizzato ad emettere note di credito, in quanto il Governo USA non è in nessun caso in condizione d’incassarle.
Pertanto eventuali crediti a favore del Cliente andranno riportati come voci a detrarre dalla fatturazione a debito, a partire dalla prima fattura utile. Ove tali crediti si evidenzino successivamente alla scadenza del periodo di fornitura contrattuale o in caso di rescissione del contratto, gli importi andranno accreditati mediante assegno circolare da intestarsi a "US Treasury" e da recapitare presso il nostro comando NAVFAC EURAFSWA all'attenzione del sig. Leandro Fernandez
Le fatture mensili dovranno essere conformi alle norme sulla trasparenza raccomandate dall’AEEG, in particolare nella delibera n. 152/06 e s.m. e i., anche per gli utenti in MT sul libero mercato.
Pagina 11 di 40
Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione in posta elettronica delle stesse da parte dei competenti uffici di cui sono più avanti forniti gli indirizzi email.
In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi legali e successivamente quelli di mora, nella modalità e nella misura previsti per legge.
Le fatture emesse in conformità ai termini e alle condizioni di questo contratto saranno al netto di qualunque tassa o imposta come descritto all’Art.11.
Qualora il Cliente rilevi sulle fatture comprovati errori o imprecisioni e ne dia notifica scritta al Fornitore, tali fatture verranno sospese fino a risoluzione della controversia senza che ció dia luogo a penali per ritardato pagamento.
1. Invio delle fatture Le utenze elencate in fogli diversi dell’All. A1 vanno indirizzate a differenti uffici competenti come indicato di seguito.
(i) Il Fornitore invierà copia cartacea delle fatture ai seguenti indirizzi:
Per le utenze non domestiche nell’Area di Aviano (AF1-Oth)
31CES/CEO - Area C USAF Attn: Mr Mauro Bomben Via Aeroporto, 33081 Aviano (PN)
Per le utenze domestiche nell’Area di Aviano (AF1-Hsg):
31st CES/CEH - Ufficio Alloggi Via Pordenone, 89
33081 AVIANO (PN)
Per l’Area di NSA Naples (NV1):
U.S. Naval Support Activity Naples PWD Production/Utility (UEM), Box 22, Via F. Ruffo di C. - 80144 Napoli
Per l’Area di NAS Sigonella (NV2):
US NAVY - NAVFAC EURAFSWA
NAS Sigonella PWD - FEAD - NAS 2 Uff. Postale Piano d'Arci
95121 CATANIA PIANO D'ARCI - CT
(ii) In aggiunta alla copia cartacea, dovrà essere inoltrata via email una versione in formato pdf delle fatture a ciascuno dei seguenti indirizzi:
Per le utenze non domestiche nell’Area di Aviano (AF1-Oth):
Mauro Bomben mauro.bomben@aviano.af.mil Daniela Lorenzon daniela.lorenzon@aviano.af.mil Antonella Bortoli antonella.bortoli@aviano.af.mil
Per l’Area di NSA Naples (NV1):
Linda Baldan linda.baldan.it@eu.navy.mil Luca Guadagnuolo luca.guadagnuolo.it@eu.navy.mil Nicola Tortorella nicola.tortorella.it@eu.navy.mil
Per l’Area di NAS Sigonella (NV2):
Antonino Piluso antonino.piluso.it@eu.navy.mil
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Alison Mumper alison.mumper@eu.navy.mil Daniela D’Urso daniela.durso.it@eu.navy.mil
Le fatture dovranno essere raggruppate ed inviate in un'unica email per Area (come da elenco precedente e da Allegato A1). In caso di superamento della dimensione di 5MB è necessaria la suddivisione in più email (chiaramente numerate 1 di n, 2 di n, etc.) di taglia prossima e non eccedente i 5 MB.
(iii) La data ufficiale di ricezione sarà la data di invio tramite email agli indirizzi di competenza.
(iv) Agli stessi indirizzi di cui al punto (ii), in aggiunta alle singole fatture, andrà inviato un
Foglio Riepilogativo su carta intestata, completo di data e numero progressivo, recante l’elenco delle fatture emesse in quella stessa data per ciascuna Area, con l’indicazione dei relativi importi, dei codici POD, codici ID, numeri fattura, quantità fatturata (misurata o stimata) e l’importo totale in calce. Per le utenze domestiche a fatturazione bimensile sarà disposta l’emissione di uno o più fogli riepilogativi separati
(v) L’ordinamento dell’elenco rispetterà tassativamente la successione dei codici ID. Si prevede che modifiche alla lista o diversi raggruppamenti possano essere richiesti per iscritto dal Cliente previo congruo preavviso. Nel caso in cui il Cliente sottoponga una modifica o un diverso raggruppamento, il Fornitore rispetterà tassativamente il nuovo ordinamento dell’elenco.
(vi) Sul Foglio Riepilogativo andranno riportati inoltre il numero di contratto, il tipo di servizio fornito, il prezzo contrattuale praticato e tutti i riferimenti del responsabile da contattare per chiarimenti o disguidi in merito alla bollettazione. Dovrà essere inserita una nota attestante che il totale in calce all’elenco corrisponde esattamente alla somma degli importi fatturati singolarmente di cui alle varie voci dell’elenco. Tale importo potrà essere pagato in soluzione unica facendo riferimento al numero progressivo di riepilogo.
(vii) Uno o piu’ fogli riepilogativi relativi alle utenze domestiche potranno essere prodotti se ritenuti piu’ adeguati o convenienti.
(viii) Laddove l’inoltro via email della versione in formato pdf delle fatture dovesse presentare seri impedimenti tecnici (ad es. per limite di capacita’ del server, o altro), è alternativamente ammesso il recapito delle stesse su supporto informatico (preferibilmente su CD o DVD) da inoltrarsi a mezzo posta celere, corriere o simile. Nel caso di ricorso a modalità alternative di recapito, il Fornitore informerà il Cliente di tale evenienza. La spedizione tramite la modalità alternativa di recapito dovrà essere effettuata entro il giorno lavorativo successivo alla data di emissione della fattura. Ai fini del pagamento fa fede la data di ricevimento del plico da parte del rappresentante del Governo USA.
2. Pagamento delle fatture
Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto bancario del Fornitore dagli Uffici Pagamenti di seguito indicati entro 45 giorni di calendario dalla ricezione via email delle fatture:
Per l’Area di Aviano (AF1):
Defense Finance and Accounting Service (DFAS) Limestone Field Site 27 Arkansas Road Limestone, Me 04751-1500 - USA
Per l’Area di NSA Naples e NAS Sigonella (NV1 & NV2):
Commercial Bill Paying Office Naval Support Activity, Napoli, Italia
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Roberto Balsamo roberto.balsamo.it@eu.navy.mil
Il Fornitore è tenuto ad inviare al Cliente le informazioni necessarie per effettuare il pagamento via bonifico bancario. Entro 15 giorni lavorativi dall’assegnazione il Fornitore invierà elettronicamente tali informazioni ai punti di contatto indicati al blocco 10 dell’SF33 con copia all'Ufficiale Contraente
Termini di pagamento diversi per una determinata Area potranno essere concordati tra le parti laddove l’Ufficiale Contraente ne riscontrasse la necessità.
Il Fornitore è tenuto a notificare tempestivamente all’Ufficiale Contraente qualunque cambiamento che abbia effetto sulla modalità di pagamento.
Non è previsto che il Cliente rilasci depositi né fidejussioni bancarie o assicurative a garanzia dei pagamenti.
ISPEZIONE E TERMINI DI ACCETTAZIONE
Non Pertinente
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Sezione F – Consegna o Prestazione
PERIODO DI PRESTAZIONE
Articolo 13. Durata e decorrenza contrattuale Il servizio erogato sotto il presente contratto avrà durata annuale a decorrere dalle ore 00:00 del 01/01/2014, con scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2014 e si intenderà automaticamente disdetto alla data di scadenza.
INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA
(per uso interno)
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Sezione G – Dati per l’Amministrazione del Contratto
RISERVATO, per uso interno – NON PERTINENTE
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Sezione H – Clausole Speciali
RISERVATO, per uso interno – NON PERTINENTE
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Sezione I – Clausole di Contratto
CLAUSOLE DI CONTRATTO
Articolo 14. Ricorso dopo l’aggiudicazione La presente clausola fa riferimento alla procedura descritta nel FAR (Federal Acquisition Code) alla Parte
33. E’ possibile consultarne il testo integrale del FAR parte 33 sul sito web http://farsite.hill.af.mil/power.htm.
(a) Per “ricorso” s’intende l’obiezione scritta presentata da una parte interessata in merito a:
Un bando o altra richiesta d’offerta per l’acquisiszione di beni o servizi L’annullamento di un bando o altra richiesta d’offerta L’aggiudicazione o la proposta di aggiudicazione del contratto L’annullamento o cessazione di un contratto qualora si possa ritenere che tale azione discenda da irregolarità concernenti la sua aggiudicazione.
(b) Per “parte interessata al ricorso” si intende un offerente reale o potenziale il cui diretto interesse economico sia pregiudicato dall’aggiudicazione o dalla mancata aggiudicazione del contratto.
(c) In caso di ricorso o probabile ricorso successivo all’aggiudicazione l’Ufficiale Contraente ha facoltà, dietro emissione di ordinanza scritta, di far sospendere al Fornitore l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto. L’ordinanza dovrà essere specificatamente identificata come ordinanza di sospensione lavori emessa in forza della presente clausola. Al ricevimento dell’ordinanza il Fornitore dovrà immediatamente conformarsi ai termini prescritti ed adottare tutte le ragionevoli misure per minimizzare l’insorgere di costi attribuibili alle prestazioni oggetto dell’ordinanza durante il periodo di sospensione.
(d) Al ricevimento della decisione finale sul ricorso, l’Ufficiale Contraente annullerà l’ordinanza di sospensione lavori; oppure cesserà la prestazione oggetto dell’ordinanza in conformità a quanto previsto agli Artt. 16 e
17 del presente contratto.
(e) Se l’ordine di sospensione lavori emesso in forza di questa clausola viene annullato prima o dopo la decisione finale sul ricorso, il Fornitore riprenderà la prestazione. L’Ufficiale Contraente dovrà provvedere ad un equo accomodamento riguardo alla programmazione della fornitura o al prezzo contrattuale, o ad entrambi, e il contratto dovrà essere corrispondentemente modificato per iscritto qualora:
l’ordinanza di sospensione comporti un aumento dei tempi richiesti o dei costi a carico del Fornitore per lo svolgimento di qualunque parte della prestazione contrattuale il Fornitore faccia valere il proprio diritto ad un accomodamento entro 30 giorni dalla fine del periodo di sospensione; fermo restando che l’Ufficiale Contraente, ove ritenga che i fatti giustifichino l’azione, puó ricevere una proposta ed agire in base ad essa in qualsiasi momento precedente il saldo finale previsto dal contratto.
(f) Se l’ordinanza di sospensione non viene annullata e la prestazione oggetto dell’ordinanza viene cessata per convenienza, il Governo dovrà ammettere i ragionevoli costi derivati dall’ordinanza di sospensione e dalla risoluzione contrattuale.
(g) Se l’ordinanza di sospensione non viene annullata e la prestazione oggetto dell’ordinanza viene cessata per inadempienza, il Governo, mediante equo accomodamento o altra risoluzione, considererà ammissibili i ragionevoli costi derivanti dall’ordinanza di sospensione.
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(h) Azioni intraprese in forza di questa clausola non alterano il diritto del Governo a risolvere il contratto in qualsiasi momento.
(i) Qualora, in seguito ad erronee affermazioni, argomentazioni ed attestazioni del Fornitore, siano esse deliberate o negligenti, venga avviato un ricorso sul presente contratto a causa del quale il Governo debba sostenere dei costi, come prescritto dal FAR 33.102(b)(2) ovvero 33.1049h)(1), il Governo ha titolo a chiederne rimborso al Fornitore. Oltre ad ogni altro risarcimento disponibile e in conformità ai requisiti della, il Governo potrà recuperare il credito detraendolo dai pagamenti dovuti al Fornitore in forza di qualsiasi contratto esistente tra il Fornitore e il Governo.
Articolo 15. Risoluzione del contratto per convenienza L’Ufficiale Contraente , nella rappresentanza del Cliente ha il diritto cessare unilateralmente il contratto dandone notifica scritta al Fornitore con tre mesi d’anticipo.
Il Fornitore ha il diritto cessare unilateralmente il contratto dandone notifica scritta al Cliente con sei mesi d’anticipo.
La parte che recede dovrà corrispondere all’altra parte congrua compensazione dei comprovabili costi non recuperabili da essa sostenuti o da sostenere fino alla naturale scadenza del contratto.
Articolo 16. Risoluzione del contratto per inadempienza L’Ufficiale Contraente, in rappresentanza del Cliente, ha la facoltà di cessare il contratto mediante comunicazione scritta al Fornitore per raccomandata AR, qualora si verificasse una delle seguenti condizioni:
inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione;
interruzione o sospensione dell’attività;
mancata sottoscrizione delle debite fidejussioni bancarie.
Il Governo fara’ valere qunto previsto dal FAR parte 52.249-8, “Termination for Default” (Risoluzuione per Inadempienza), ed esercitera’ l’escussione della fidejussione.
Articolo 17. Inosservanza di termini contrattuali secondari
Si definiscono secondari quei termini contrattuali la cui inosservanza non è giudicata sufficiente alla risoluzione del contratto per inadempienza.
Qualora il Fornitore non rispetti uno o più temini secondari del presente contratto ed il Cliente ne evidenzi l’inosservanza per iscritto, il Fornitore ha 15 giorni lavorativi di tempo per sanare l’irregolarità o per fornire un giustificato motivo del suo sussistere. Trascorso tale periodo, se il problema persiste senza giustificazione, il Cliente inserirà l’inosservanza nell’archivio delle trascorse prestazioni di cui terrà conto per le future gare d’appalto.
Articolo 18. Forza maggiore Le Parti non saranno tenute a risarcimento del danno alcuno nell’ipotesi di eventuali inadempimenti delle rispettive obbligazioni derivanti da cause di forza maggiore. Rientrano nelle cause di forza maggiore calamità naturali (inclusi incendi, inondazioni, terremoti, nubifragi, uragani o altri disastri naturali), interventi da parte di uno stato estero, invasioni, ostilità, guerre civili, rivolte, rivoluzioni, insurrezioni, Pagina 19 di 40 usurpazioni, confische, attività terroristiche, sanzioni, blocchi, embargo, agitazioni sindacali, scioperi, interruzioni dovute a TERNA o emanazione di atti da parte di pubbliche autorità che rendano di fatto in tutto o in parte impossibile l’adempimento degli obblighi contrattuali.
Nell’ipotesi in cui si verifichi una causa di forza maggiore, la parte che invoca la forza maggiore notificherà per iscritto all’altra parte della sopraggiunta forza maggiore.
Qualora la forza maggiore continuasse a persistere per un periodo di 90 giorni, la Parte che invoca la forza maggiore potrà recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
Articolo 19. Gestione amministrativa del contratto NAVFAC EURAFSWA ha la facoltà di delegare la gestione amministrativa del contratto in tutto o in parte ad altri organi del Governo.
Il contratto sarà amministrato da rappresentanti autorizzati dall’Ufficiale Contraente.
In ogni caso, tuttavia, non sarà valido né vincolante per il Governo alcun accordo, modifica, cambiamento o altra variazione rispetto ai termini contrattuali concordati dal Fornitore con persone diverse dall’Ufficiale Contraente, salvo che tali azioni siano state debitamente specificate in idonei documenti contrattuali sottoscritti dall’Ufficiale Contraente prima della stesura definitiva del presente contratto.
A tale scopo saranno rilasciate le seguenti deleghe:
1. Per ciascuna Area l’Ufficiale Contraente designerà un proprio Rappresentante Autorizzato detto COR. Il COR avrà la responsabilità di monitorare la prestazione e la gestione tecnica dell’attività richiesta e dovrà essere contattato sulle questioni o i problemi di natura tecnica inerenti alla sua Area di competenza.
2. Per ciascuna Area l’Ufficiale Contraente designerà uno Specialista del Contratto che ne sarà il Rappresentante Amministrativo per tutto quanto riguardi l’amministrazione del contratto nell’Area di competenza. Lo Specialista del Contratto dovrà essere contattato per qualunque argomento di natura contrattuale che riguardi la sua Area di competenza.
L’Ufficiale Contraente darà notifica scritta al Fornitore delle suddette designazioni entro 2 settimane dall’aggiudicazione.
Articolo 20. Clausole di riservatezza e tutela dei dati personali Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, si autorizza al trattamento dei dati per gli esclusivi fini del contratto di fornitura.
Articolo 21. Gratifiche Nel caso in cui un funzionario o un rappresentante designato del Cliente accerti, dietro notifica ed indagine, che il Fornitore, un suo mandatario o altro suo rappresentante abbiano offerto o dato un omaggio (ad esempio un trattenimento o un dono) ad un ufficiale, funzionario o impiegato del Governo
Pagina 20 di 40 intendendo con tale gratifica di ottenere un contratto o assicurarsi un trattamento favorevole, il contratto potrà essere risolto mediante notifica scritta.
(a) I fatti a sostegno di tale accertamento possono essere esaminati da qualsiasi tribunale avente legittima giurisdizione.
(b) Nel caso questo contratto sia risolto come da paragrafo (a) di questo articolo, il Governo avrá diritto a:
1) perseguire gli stessi rimedi come in caso di inadempimento; e
2) in aggiunta ad ogni altro risarcimento previsto dalla legge, all'indennizzo per danni esemplari per un ammontare che non sará meno di 3 e non piú di 10 volte il costo sostenuto dal Fornitore nel fornire la gratifica alla persona interessata, secondo quanto accertato da chi di competenza.
(c) I diritti ed i risarcimenti del Governo stabiliti in questa clausola non hanno carattere esclusivo ma si aggiungono a tutti gli altri diritti e risarcimenti previsti dalla legge o da questo contratto.
Articolo 22. Accordo contro compensi condizionati Il Fornitore garantisce che nessuna persona od organismo sono stati impiegati per sollecitare o assicurarsi questo contratto con l'accordo o l'intesa di compensi, eccezion fatta per gli impiegati o agenzie in buona fede. Per l'infrazione e violazione di questa garanzia, il Cliente avrá il diritto di annullare questo contratto senza alcuna responsabilitá o, a sua discrezione, di detrarre dal prezzo o corrispettivo del contratto l'intero ammontare di tale compenso o recuperare diversamente.
"Organismo in buona fede": come usato in questa clausola, sta ad indicare un organismo commerciale o di vendita sostenuta dal Cliente al fine di procurare affari, che non esercita né si propone di esercitare indebita influenza per sollecitare o ottenere contratti del Governo attraverso questa indebita influenza, né vanta la sua abilitá ad ottenere tali contratti del Governo esercitando indebita influenza.
"Impiegato in buona fede": come usato in questa clausola, sta ad indicare una persona impiegata dal Fornitore e soggetto alla supervisione e controllo del Fornitore, per quanto riguarda tempo, luogo e modo di lavoro, il quale non si propone di esercitare indebita influenza per sollecitare o ottenere contratti del Governo USA, né vanta la sua abilitá ad ottenere tali contratti, esercitando indebita influenza.
"Compenso": come usato in questa clausola, sta ad indicare qualsiasi commissione, percentuale, mediazione o altro compenso che sará dovuto subordinatamente al successo che la persona o l'interessato avrá nel procurarsi un contratto dal Governo.
"Indebita influenza": il termine, come usato in questa clausola sta ad indicare qualsiasi influenza che induca o tenda ad indurre un impiegato o ufficiale del Governo a pagare o agire, per quanto riguarda un contratto del Governo, per altri motivi che non siano i soli meriti della materia in oggetto.
Articolo 23. Domicilio delle Parti e Foro competente Il contratto prevede l’individuazione del domicilio presso le rispettive sedi legali. Per il Governo il domicilio è definito dall’accordo dell'Aia del 15 novembre 1965 relativo alla notificazione o comunicazione in un paese estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
In caso di controversie in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, le Parti accettano di risolvere le controversie ricorrendo al metodo di soluzione alternativa delle controversie (ADR) di cui all’Art 27.
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Articolo 24. Incongruenza fra le versioni inglese e italiana del contratto In caso di incongruenza o ambiguità fra i termini contrattuali espressi in lingua inglese e i corrispondenti nella versione italiana del presente documento, prevarrà il significato della lingua italiana.
Articolo 25. Dispute Salvo diversa disposizione prevista dalla Legge Italiana, tutte le dispute che possano sorgere in virtú o in merito al presente contratto, dovranno essere risolte in conformitá alla presente clausola.
Agli effetti del presente contratto, si definisce “Reclamo” una richiesta o una dichiarazione scritta di una delle parti volta all’ottenimento, come proprio diritto, di somme di denaro, di modifiche o interpretazioni dei termini contrattuali o di altri benefici derivanti o relativi al presente contratto.
Una fattura o altra richiesta di pagamento routinaria che non sia oggetto di disputa all’atto della presentazione non è considerata un Reclamo. Tuttavia, qualora tali fatture o richieste divengano oggetto di disputa per ragioni di legittimitá o di importo o perché non siano state pagate entro un ragionevole tempo, esse possono essere convertite in Reclamo presentandole e certificandole come previsto in questa clausola.
Il Fornitore ha facoltà di presentare un Reclamo scritto, entro il termine di sei anni, all'Ufficiale Contraente che è teneuto ad esprimere per iscritto la propria determinazione sulla materia. Un Reclamo del Cliente contro il Fornitore sará soggetto a decisione scritta dell'Ufficiale Contraente.
Quando presenta un Reclamo, il Fornitore è tenuto a dichiarare quanto segue: “Certifico che il Reclamo è fatto in buona fede; che i dati in supporto sono accurati e completi per quanto a me noto; che la somma richiesta riflette accuratamente l’adeguamento contrattuale cui il Fornitore ritiene che il Cliente sia tenuto;
e che il sottoscritto è debitamente autorizzato a certificare il presente reclamo in nome e per conto del Fornitore.
Per reclami del Fornitore non eccedenti i $100.000, l'Ufficiale Contraente deve, se richiesto per iscritto dal Fornitore, prendere una decisione entro 60 giorni dalla richiesta. Per reclami certificati del Fornitore superiori a $100.000, entro 60 giorni l'Ufficiale Contraente deve o decidere sul reclamo o notificare al Fornitore la data entro la quale la decisione sará presa.
La decisione dell'Ufficiale Contraente sará definitiva a meno che il Fornitore non si appelli contro o non intenti una causa.
Se il Reclamo del Fornitore è presentato all’Ufficiale Contraente o un Reclamo del Cliente è presentato al Fornitore, le parti possono mutuamente convenire di ricorrere alla risoluzione alternativa della disputa (ADR). Se il Fornitore respinge la proposta di ADR sarà tenuto a darne notifica scritta all’Ufficiale Contraente spiegando le specifiche ragioni del rifiuto.
Il Governo pagherá gli interessi legali sull'ammontare determinato dovuto e non corrisposto dalla (1) data alla quale l'Ufficiale Contraente abbia ricevuto il reclamo (propriamente certificato se richiesto) o dalla
(2) data in cui il pagamento sarebbe altrimenti dovuto, se tale data é posteriore, fino alla data del pagamento. Riguardo a reclami aventi certificazione insufficiente, l’interesse sarà corrisposto a partire dalla data in cui l’Ufficiale Contraente ha inizialmente ricevuto il reclamo.
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Il Fornitore procederá diligentemente ad ottemperare a questo contratto, in attesa di una definitiva soluzione di ogni richiesta di esenzione, reclamo, appello o azione derivante o collegato a questo contratto ed ottempererà ad ogni decisione del'Ufficiale Contraente.
Articolo 26. Cessione dei crediti Nessuna pretesa per compensi dovuti o attesi sará ceduta dal Fornitore salvo che ció:
sia approvato per iscritto dall’Ufficiale Contraente;
sia fatto in ottemperanza alle leggi e regolamenti italiani;e sia fatto in accordo con le leggi e regolamenti degli Stati Uniti d’America
Qualsiasi cessione nell'ambito di questo contratto dovrá coprire tutti i compensi pagabili in virtú del contratto stesso e non ancora corrisposti e non dovrá esser fatta a piú di una parte, salvo il caso in cui tale cessione venga fatta ad una parte che agisca come mandatario o fiduciario per due o piú parti che partecipino a tale operazione finanziaria. Su ciascun fattura o ricevuta da pagarsi in relazione al presente contratto a cui si applichi la cessione e per il quale un pagamento diretto deve esser fatto al cessionario, il Fornitore dovrá:
indicare il cessionario per nome e indirizzo completo certificare la validitá della…
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